AGEVOLAZIONI

contributi e incentivi per imprese e famiglie

- Settembre 2020 -

 

 

Credito d'imposta per spese di pubblicita’ del 2020

Il decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha modificato il precedente meccanismo di calcolo del credito sulle spese pubblicitarie (che prevedeva un credito pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superasse almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente), prevedendo, per il solo anno 2020, che il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti “de minimis”.

 

Obiettivi

Per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione. Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

 

Soggetti interessati

I beneficiari possono essere imprese di qualsiasi natura giuridica, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, lavoratori autonomi con qualsiasi regime contabile adottato ed enti non commerciali.

 

Spese ammissibili

Per avere diritto al credito d’imposta non è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia del fatto che l’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Per l’anno 2020 il credito d’imposta è calcolato sugli investimenti effettuati (e non su quelli incrementali).

 

Iniziative agevolabili

L’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta connesso alle spese in campagne pubblicitarie effettuate tramite:

- stampa periodica/quotidiana anche on-line;

- emittenti televisive;

- emittenti radiofoniche locali e nazionali.

Sono escluse:

û le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;

û le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro;

û servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;

û le spese accessorie, i costi di intermediazione ed ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se a esso funzionale o connesso.

 

Misura dell’agevolazione

Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti contemplati dalla disciplina generale, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, nei limiti dei regimi degli aiuti de minimis disciplinati dai Regolamenti UE (regime generale Reg n. 1407/2013):

û per la generalità delle imprese il massimale è pari a € 200.000;

û per il settore dell’autotrasporto il massimale è pari a € 100.000.

Tali massimali, secondo la disciplina dei Regolamenti europei, comprendono ogni aiuto individuale di cui il soggetto fruisca nell’esercizio in corso e nei 2 esercizi finanziari precedenti.

Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di € 150.000 e richieda, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità con le agevolazioni stesse.

 

Procedura e tempi

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva si presenta esclusivamente in via telematica, nel periodo compreso dal 1 al 30 settembre 2020.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sui relativi siti Internet, nella misura ivi indicata, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) al codice tributo 6900.

E’ prevista una rendicontazione finale, da presentare sempre in modalità telematica, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021, dove indicare il totale delle fatture effettivamente contabilizzate, relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1/1 al 31/12/2020.

Il credito d’imposta andrà successivamente indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

aggiornato settembre 2020

 

Credito d'imposta del 60% per misure di contenimento al contagio covid-19

L'art. 64 del Decreto Cura Italia (D.L. 17.03.2020, n. 18) aveva previsto, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura preventiva di contenimento del contagio, il riconoscimento di un credito d'imposta del 50% in relazione alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il decreto Rilancio ha abrogato il precedente analogo incentivo, elevato al 60% il credito d'imposta per gli investimenti finalizzati a rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus.

 

Obiettivi

Al fine di contrastare la diffusione epidemiologica del Covid-19, le Autorità governative hanno previsto l’adozione di alcune misure dirette a fornire un sostegno economico alle imprese direttamente chiamate a garantire la sicurezza di clienti e lavoratori, tramite l’attuazione di programmi di sanificazione degli ambienti lavorativi.

 

Soggetti interessati

I destinatari del contributo sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione - indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato - nonché gli enti non commerciali compresi quelli del Terzo del settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Spese ammissibili

Risultano agevolabili le spese sostenute nel 2020 e riguardanti uno od entrambi i seguenti interventi:

1. sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;

2. l’acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza, e in particolare:

·         dispositivi di protezione individuale tra cui guanti, mascherine, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;

·         prodotti detergenti e disinfettanti;

·         dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, tra cui termometri, termoscanner, tappeti e vaschette igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;

·         dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

 

Iniziative agevolabili

In attesa dei necessari chiarimenti da parte degli enti preposti e quantomeno per analogia con altre similari agevolazioni di carattere fiscale, si ritiene che l’imputazione temporale delle spese debba avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall’articolo 109 del Tuir. In particolare, come noto, tali disposizioni prevedono che:

- le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà;

- le spese d’acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

 

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta, che non può superare l’importo di 60.000 euro per azienda, spetta ora nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, rispetto alla precedente percentuale del 50% prevista dal Decreto Liquidità.

Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 o in compensazione con modello F24, che potrà avvenire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario (entro l’11 settembre 2020).

In alternativa all’utilizzo diretto, è da segnalare che il credito d’imposta maturato, ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Rilancio, può essere ceduto, anche parzialmente, a terzi o ad istituti di credito. In tal caso, il soggetto cessionario può utilizzare il credito anche in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Inoltre è da notare come l’attuale formulazione normativa non disponga limiti alla possibilità di cumulare, per le stesse spese, il credito d’imposta in oggetto con altre agevolazioni.

 

Procedura e tempi

I beneficiari dovranno presentare dal 20 luglio al 7 settembre 2020, un’apposita comunicazione in modalità telematica, indicando l’ammontare delle spese ammissibili alla quale seguirà, entro 5 giorni, la ricevuta di presa in carico o lo scarto motivato. Merita evidenziare che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato sulla base della ripartizione percentuale tra le risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

aggiornato luglio 2020

 

Regione Piemonte – emergenza Covid per i costi di finanziamento

La misura supporta l’accesso al credito delle imprese e lavoratori autonomi, consentendo di far fronte agli oneri che i soggetti beneficiari sostengono per ottenere finanziamenti bancari (concessi a far data dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020) a fronte di esigenze di liquidità connesse all’attività di impresa e di lavoro autonomo.

 

Obiettivi

Favorire e sostenere l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) comprese le imprese di autoimpiego di artigiani e commercianti senza dipendenti, e dei lavoratori autonomi piemontesi, mediante la concessione di contributi a fondo perduto che consentano ai soggetti beneficiari dei finanziamenti finalizzati ad esigenze di liquidità di far fronte agli oneri connessi al credito e, in via generale, di sostenere l’attivazione di tali operazioni da parte delle banche e degli intermediari abilitati alla concessione del credito.

 

Soggetti interessati

I beneficiari sono:

- le imprese aventi almeno una sede operativa in Piemonte e appartenenti a tutti i settori ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” o del “Quadro Temporaneo” di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione Europea del 19 marzo 2020 (in GUUE C 91 del 20 marzo 2020);

- i lavoratori autonomi con sede operativa fissa in Piemonte, operanti nei settori ammissibili previsti dal predetto Regolamento.

Sono comprese le imprese di autoimpiego di artigiani e commercianti senza dipendenti.

Sono ammessi alle agevolazioni i soggetti che dimostrano un calo del fatturato, nel bimestre marzo/aprile 2020, pari o superiore al 30% rispetto allo stesso bimestre del 2019.

Si intendono ammissibili tutte le attività avviate a partire dal 1 gennaio 2019.

Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente misura i soggetti che abbiano ottenuto contributi in conto interessi e/o contributi a fondo perduto nell’ambito di altre misure regionali a valere sui medesimi finanziamenti oggetto della presente agevolazione.

 

Spese ammissibili

Il sostegno regionale si concretizza in contributi a fondo perduto, finalizzati ad abbattere i costi del finanziamento. L'importo relativo è commisurato a quello del prestito che l’impresa o lavoratore autonomo ha ottenuto tramite il canale creditizio.

I prestiti da parte di banche, istituti e intermediari finanziari, devono essere stati erogati a partire dal 17 marzo 2020 in poi, dichiarando di aver subito un calo di fatturato nel bimestre marzo/aprile 2020 di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

 

Iniziative agevolabili

La misura è concepita come complementare agli strumenti nazionali volti a facilitare l’erogazione di nuovo credito al sistema produttivo.

Il contributo a fondo perduto può infatti essere cumulabile, nel rispetto dei massimali sugli aiuti di Stato, con le iniziative di sostegno al credito di carattere nazionale e regionale (a meno che, in quest'ultimo caso, non fosse già previsto un contributo analogo in conto interessi e/o a fondo perduto nell’ambito di altre misure regionali a valere sui medesimi finanziamenti).

 

Misura dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto entro i seguenti massimali:

- euro 2.500 di contributo massimo erogabile per singola impresa o lavoratore autonomo, per i finanziamenti di importo inferiore a 50.000 euro;

- euro 5.000 di contributo massimo erogabile per singola impresa o lavoratore autonomo, per i finanziamenti di importo compreso 50.000 e 100.000 euro;

- euro 7.500 di contributo massimo erogabile per singola impresa (esclusi quindi i lavoratori autonomi), per i finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro e fino a 150.000 euro.

 

Procedura e tempi

Il procedimento di concessione dei contributi verrà concluso entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle domande. Il procedimento di revoca dei contributi verrà concluso entro 90 giorni dalla data di avvio del medesimo.

La misura è temporaneamente sospesa, in attesa di una nuova dotazione finanziaria. La successiva riapertura è programmata dopo la metà di settembre 2020.

aggiornato agosto 2020

 

Credito d’imposta per Vacanze

Dal 1° luglio 2020 è possibile richiedere e utilizzare il credito d’imposta Vacanze introdotto dall’articolo 176 del D.L. 34/2020: trattasi di un credito da utilizzare dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed and breakfast, da parte dei nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40.000 euro.

 

Obiettivi

Favorire la ripresa delle attività turistico ricettive post Covid.

 

Soggetti interessati

I beneficiari sono i nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a € 40.000. L’ISEE è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.

Per nucleo familiare si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell’ISEE, da non confondere con la nozione di «familiare a carico». Più precisamente, il «nucleo familiare» è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dall’art. 3 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159.

Il credito d’imposta Vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare.

 

Spese ammissibili

Al fine del riconoscimento del credito, a pena di decadenza, le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo / bed & breakfast. Il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale va indicato il codice fiscale del soggetto fruitore del credito.

Il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio / tour operator.

 

Iniziative agevolabili

Per avere diritto al credito d’imposta Vacanze, i servizi dovranno essere offerti in ambito nazionale dalle «imprese turistico ricettive», dagli «agriturismo» e dai «bed & breakfast».

Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato svolgono effettivamente le attività previste dalla norma. Si possono segnalare le attività rientranti nei seguenti codici Ateco:

-          55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);

-          55.20.10 Villaggi turistici;

-          55.20.20 Ostelli della gioventù;

-          55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande;

-          55.20.40 Colonie marine e montane;

-          55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole;

-          55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze ii. cottage senza servizi di pulizia;

-          55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

 

Misura dell’agevolazione

La misura massima del bonus vacanze è di:

·         €  150,00 per nuclei di 1 persona;

·         €  300,00 per nuclei di 2 persone;

·         €  500,00 per nuclei di 3 o più persone.

Il credito d’imposta Vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare. Il nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici. Questo significa che se nel nucleo familiare, come risultante dalla DSU, sono presenti 3 persone, un solo componente del nucleo avrà diritto al credito d’imposta Vacanze per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare.

Il bonus si utilizza per l’80%, nel periodo tra il 1.07 e il 31.12.2020, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il servizio turistico e per il restante 20%, in forma di detrazione d’imposta da usufruire nella dichiarazione dei redditi del 2020 che verrà presentata nell’anno 2021 dal componente del nucleo familiare a cui viene intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale relativi al servizio turistico.

 

Procedura e tempi

È possibile accedere all’applicazione “IO” resa disponibile da PagoPA S.p.a. (scaricabile sul proprio dispositivo elettronico) e mediante l’identità SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) richiedere l’importo dell’agevolazione spettante al proprio nucleo familiare.

L’applicazione genererà un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati alternativamente per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica. Al momento del pagamento, il fornitore acquisirà il codice univoco o il QR-code e lo inserirà unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto in una apposita procedura web nella propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione può essere richiesta dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2020.

aggiornato luglio 2020

 

sostegno per investimenti alle imprese - L.R. 34/04

La L. Regione Piemonte n. 34/04 agevola, mediante l’erogazione di una sovvenzione a fondo perduto, i progetti di investimento finanziati ai sensi del Bando POR FESR 14/20 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le PMI”.

 

Obiettivi

La L.R. 34/04 supporta gli investimenti e sostiene l’accesso al credito delle imprese piemontesi, mediante l’erogazione di un sostegno finanziario e di una sovvenzione a fondo perduto, finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.

 

Soggetti interessati

Micro, Piccole Medie e Grandi Imprese, in qualunque forma costituite (escluse le cooperative), iscritte presso la CCIAA, con codice Ateco ammissibile da Bando (tabella riportata in calce), e con sede o unità locale operativa attiva in Piemonte, o da attivare alla conclusione del progetto.

 

Spese ammissibili

A) Spese principali:

- macchinari e impianti di servizio ai macchinari attrezzature;

- hardware e software;

- mobili, arredi, macchine d’ufficio, altri beni, strumentali al progetto di investimento;

- automezzi per trasporto di cose alimentati a combustibili tradizionali o a combustibili alternativi;

- opere edili;

- brevetti, marchi, licenze, diritti d’autore;

- sistemi e certificazioni aziendali che riguardino qualità della lavorazione, il rispetto per l’ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- certificazioni di prodotto non obbligatorie rilasciate da Organismi di certificazione adeguatamente accreditati.

b) Spese con limitazione:

- acquisto e/o costruzione di immobili da destinare all’attività d’impresa (importo non superiore a totale “spese principali”);

- avviamento d’azienda (max 35% spese principali);

- scorte (max 20% spese principali);

- spese per servizi (max 25% spese principali);

- spese generali (max 5% spese principali).

Con le apportate a seguito dell'emergenza sanitaria, tra le spese agevolabili vengono ricompresi tutti gli interventi necessari alla sanificazione degli ambienti di lavoro e all’acquisto di DPI (ad esempio guanti, mascherine, camici o occhiali), e più in generale quegli investimenti necessari a modificare i propri processi produttivi e di lavoro, al fine di adeguarli rispetto alle esigenze di sicurezza e distanziamento sociale derivanti dall’emergenza sanitaria in corso causata dal COVID-19 e alle necessità legate all'attivazione e al rafforzamento dello smartworking (ad esempio hardware e software).

 

Iniziative agevolabili

AGEVOLAZIONE LINEA A (Micro, Piccole e Medie Imprese - MPMI)

Prestito agevolato a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili:

- 70% a tasso zero e 30% fondi bancari o fondi Confidi, con rimborso minimo 36 mesi e massimo:

    60 mesi per importi fino a € 250.000,00;

    72 mesi per importi fino a € 1.000.000,00;

    84 mesi per importi superiori a € 1.000.000,00.

Rate trimestrali posticipate, eventuale preammortamento di 6 mesi.

Sovvenzione a fondo perduto:

    micro imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento;

     piccole imprese: 8% della quota pubblica di finanziamento;

    medie imprese: 4% della quota pubblica di finanziamento.

LINEA B (Grandi Imprese) – NO sovvenzione a fondo perduto

Prestito agevolato a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili:

- 70% a tasso zero e 30% fondi bancari o fondi Confidi, con rimborso minimo 36 mesi e massimo:

    72 mesi per importi fino a € 1.000.000,00;

    84 mesi per importi superiori a € 1.000.000,00.

Rate trimestrali posticipate, eventuale preammortamento di 6 mesi.

BANDO “POR FESR 14/20 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – Fondo agevolazioni per le PMI” Sovvenzione a Fondo Perduto:

    micro imprese: 12% della quota pubblica di finanziamento;

    piccole imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento;

    medie imprese: 5% della quota pubblica di finanziamento.

 

Misura dell’agevolazione

Linea A per le micro, piccole e medie imprese;

Linea B per le grandi imprese.

Per entrambe le linee sono ammissibili gli interventi legati allo sviluppo ed all’operatività dell’impresa di importo minimo pari a:

- € 25.000,00 per micro e piccole imprese;

- € 250.000,00 per le medie imprese;

- € 500.000,00 per le grandi imprese.

 

Procedura e tempi

In considerazione dell’attuale complessa situazione finanziaria ed economica che grava sulle imprese a causa dell'emergenza epidemiologica, e la necessità per gli intermediari finanziari di modificare urgentemente le proprie procedure operative per facilitare l’accesso al credito per le imprese, la Regione Piemonte ha deliberato alcune modifiche temporanee al Bando, prevedendo la presentazione delle domande fino al 30 settembre 2020 (proroga dal 20 aprile 2020).

E’ possibile presentare la domanda senza la “delibera”, ma con la “lettera di disponibilità dell’intermediario cofinanziatore a deliberare”.

aggiornato aprile 2020

 

Incentivi per le imprese che producono dispositivi individuali

Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31.12.2019, vista l’inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario è autorizzato, dall’art. 5 del DL 18/2020, a erogare finanziamenti mediante contributi e finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi.

 

Obiettivi

Con l’ordinanza 23.3.2020 n. 4 sono state definite le disposizioni attuative di tale agevolazione.

La misura è gestita da Invitalia e ha una dotazione finanziaria a favore delle imprese di 50 milioni di euro.

 

Soggetti interessati

Gli incentivi si rivolgono a tutte le imprese costituite in forma societaria (società di persone e di ca­pitali, comprese le società cooperative e le società consortili), localizzate sull’intero territorio naziona­le e in regime di contabilità ordinaria. Sono escluse le imprese individuali.

 

Spese ammissibili

Sono agevolabili le spese necessarie alle finalità del programma di investimento relative a:

·     opere murarie strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo;

·     macchinari, impianti ed attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo produttivo;

·     programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.

È inoltre agevolabile un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, fino a un massimo del 20% del totale delle suddette spese.

 

Iniziative agevolabili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, avviati successivamente al 17.3.2020, volti all’incremento della disponibilità nel territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale attraverso:

·     l’ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente già adibita alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale;

·     la riconversione di una unità produttiva esistente finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.

Si evidenzia che:

a) per dispositivi medici si intendono strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19, quali ad esempio respiratori e attrezzature connesse;

b) per dispositivi di protezione individuali (DPI) si intendono, ad esempio, occhiali protettivi o visie­re, mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla circ. Min. Salute 12.2.2020 n. 4373, e altri dispositivi equiparati.

La dimensione del progetto di investimento può variare da 200.000,00 euro a 2 milioni di euro.

 

Misura dell’agevolazione

È previsto un finanziamento agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni.

Gli incentivi saranno erogati in base all’investimento e al capitale circolante. La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è pari a 800.000,00 euro.

Il finanziamento agevolato può trasformarsi in un contributo a fondo perduto, in misura variabile in funzione della velocità di intervento:

·     100%, se l’investimento è completato entro 15 giorni;

·     50%, se l’investimento è completato entro 30 giorni;

·     25%, se l’investimento è completato entro 60 giorni.

 

Procedura e tempi

Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura valutativa “a sportello”. La domanda:

·     deve essere compilata esclusivamente in formato elettronico, secondo gli schemi messi a disposizione nel sito Internet www.invitalia.it;

·     può essere inviata a partire dalle ore 12.00 del 26.3.2020 ed entro il 31.12.2020 esclusivamente on line, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.

La valutazione delle domande è effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Le agevolazioni sono concesse in seguito ad un provvedimento di ammissione che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall’impresa beneficiaria entro 5 giorni dalla relativa notifica.

aggiornato aprile 2020

 

Credito imposta per acquisto di prodotti da riciclo e riuso

Nel D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), l’articolo 26-ter, inserito nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge, prevede specifiche agevolazioni fiscali in relazione all’acquisto di prodotti da riciclo e riuso.

 

Obiettivi

Si tratta di un sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale, già approvato dalla Camera dei Deputati (A.C. 1074) e all’esame del Senato (A.S. 1294).

 

Soggetti interessati

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è definito dal comma 2 dell’articolo 26-ter. Quest’ultimo, infatti, stabilisce che hanno diritto al contributo le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano i beni agevolati.

 

Spese ammissibili

Il comma 1 dell’articolo in parola stabilisce che, per il 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

 

Iniziative agevolabili

Per avere diritto al tax credit, è necessario che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale. In tal modo, il legislatore intende fissare uno stretto collegamento funzionale tra l’acquisto dei beni agevolati, l’esercizio dell’attività e la fruizione del credito d’imposta.

L’agevolazione in esame, tuttavia, non è cumulabile con il credito d'imposta del 36% previsto dall’ultima legge di bilancio e riconosciuto, per gli anni 2019 e il 2020, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

 

Misura dell’agevolazione

A tali tipologie di contribuenti, peraltro, il contributo viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2020.

Si ricorda che tale credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021. (cfr. articolo 1, commi da 73 a 77, L. 145/2018).

 

Procedura e tempi

Il comma 5 dell’articolo 26-ter attribuisce il compito di definire le necessarie disposizioni attuative a un successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto crescita.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono riconosciuti; non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttiva (Irap) e non rileva ai fini del rapporto previsto dalla disciplina Ires per la deducibilità degli interessi passivi o di altri componenti negativi di reddito (cfr. articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).

E' utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento del bonus, senza l’applicazione del limite annuale di utilizzabilità (250.000 euro) previsto per i tax credit da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (cfr. articolo 1, comma 53, L. 244/2007).

aggiornato gennaio 2020

 

Indennizzo per cessazione attività commerciale

L’indennizzo INPS per commercianti è stato reso strutturale dal 2019 e consentirà a chi chiude la propria attività di beneficiare di un assegno mensile pari al trattamento pensionistico minimo previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti.

Obiettivi

Nel caso di crisi, chiusura e cessazione della propria attività, i commercianti possono richiedere un assegno nel periodo che precede il raggiungimento dell’età per la pensione.

L’indennizzo INPS per chiusura attività rivolto ai commercianti è stato reso strutturale a partire dal 2019 e con la circolare n. 77 vengono riepilogati i requisiti e le regole per fare domanda.

 

Soggetti interessati

Richiamando alla normativa vigente fino al 2016 (ultimo anno in cui era stato possibile accedere alla misura) la Legge di Bilancio 2019 stabilisce che l’indennizzo è concesso ai commercianti che, alla data di presentazione della domanda, rispettino i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:

- più di 62 anni se uomini;

- più di 57 anni se donne;

iscritti al momento di cessazione dell’attività per almeno 5 anni (in qualità di titolari o coadiutori) nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS. I 5 anni non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.

 

Iniziative agevolabili

Possono presentare domanda gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali i soggetti che esercitano, come titolari o coadiutori, le seguenti attività:

- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i seguenti soggetti:

  i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

  gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ma non i loro coadiutori. Al contrario, a titolo di esempio, non rientrano tra i destinatari della norma gli esercenti le seguenti attività:

û gli esercenti attività commerciali all’ingrosso;

û gli esercenti le “forme speciali di vendita al dettaglio”, ossia gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, a titolo esemplificativo, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);

û gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.

Possono, invece, beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio. In tali casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile.

 

Misura dell’agevolazione

L’importo lordo riconosciuto per il 2019 è pari a 513,01 euro e spetta qualora l’esercente attività commerciale rispetti specifici requisiti, riepilogati dall’INPS nella circolare n. 77.

L’indennizzo spetta dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti (compresa la cancellazione definitiva dell’attività commerciale) e fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia.

Per i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile sono anche in possesso del requisito minimo contributivo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, l’indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia (finestra).

Ovviamente, l’accesso al prepensionamento per disoccupazione presuppone la chiusura definitiva dell’attività commerciale e la riconsegna al Comune di competenza dell’autorizzazione/licenza amministrativa di cui si intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato la cessazione dell’attività commerciale all’ente comunale.

La misura verrà finanziata con un incremento dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione commercianti INPS: a decorrere dal 1° gennaio 2019 è ripristinata la contribuzione aggiuntiva pari allo 0,09%.

 

Procedura e tempi

Per richiedere l’indennizzo, i commercianti devono presentare domanda INPS esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi delle due consuete modalità:

- direttamente, accedendo al sito INPS mediante le proprie credenziali (PIN INPS, SPID o CNS). Sarà necessario accedere al servizio “Domanda Indennità commercianti”, cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”;

- per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.

Le domande già presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello, non dovranno essere ripresentate e saranno ricaricate d’ufficio tenendo conto della data della domanda originariamente presentata.

aggiornato gennaio 2020

 

Finanziamenti con l'accordo per il credito

Il nuovo “Accordo per il Credito 2019”, firmato il 15 novembre 2018 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni imprenditoriali, prevede l’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0” secondo cui dal primo gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 le PMI potranno sospendere o allungare i mutui in base al nuovo accordo per il credito.

È stato recentemente pubblicato l’elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari, disponibile al link https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf.

Il modulo di richiesta di una delle misure previste è disponibile al link https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Modulo%20richiesta%20imprese%202019_Accordo%202019.pdf

 

Obiettivi

Col nuovo accordo, di matrice europea e internazionale, le banche e gli intermediari finanziari aderenti possono:

a)   sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;

b)   allungare la scadenza dei finanziamenti.

Già a partire dall’anno 2009 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l’esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l’Accordo firmato lo scorso 31 marzo 2015 che è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2018.

Confindustria, Abi e altre associazioni di rappresentanza delle Imprese hanno sottoscritto il nuovo Accordo per il Credito, in vigore dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Per le banche già aderenti all’Accordo, l’adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all’ABI.

 

Soggetti interessati

Le imprese interessate che possono chiedere la sospensione/allungamento dei finanziamenti sono le micro, piccole e medie imprese (PMI), secondo la definizione della Comunità Europea (imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro).

 I requisiti che deve avere l'impresa per ottenere la sospensione/allungamento del finanziamento sono i seguenti:

 - l'impresa, al momento della presentazione della domanda, deve essere in bonis, ossia non deve avere posizioni debitorie classificate dalla banca finanziatrice come esposizioni non performing ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;

 - l'impresa non deve avere già ottenuto la sospensione o l'allungamento dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

 

Iniziative agevolabili

Le PMI operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni “non performing”, ripartite nella categoria delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono richiedere alle banche e agli intermediari finanziari:

1)      la sospensione per un periodo massimo di 12 mesi dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei conti correnti ipotecari con piani di rimborso rateali, dei contratti di leasing immobiliare e mobiliare;

2)      l’allungamento dei mutui, dei finanziamenti a breve termine e del credito agrario di conduzione.

Requisito per accedere alle misure identificate ai punti 1) e 2) è che i contratti di finanziamento, di mutuo e di locazione finanziaria non abbiano fruito della sospensione o dell’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.

 

Misura dell’agevolazione

1) Sospensione finanziamenti a medio-lungo termine o leasing (c.d. “moratoria ABI”)

Durante il periodo di sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi o canoni di leasing comprendenti solamente la quota interessi, al tasso contrattualmente pattuito: la banca/intermediario finanziario potrà al più valutare una variazione del tasso di interesse che non dovrà comunque essere superiore a 60 punti base. Alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti dei terzi ai fini della realizzazione dell’operazione di sospensione. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per i contratti di leasing, verrà postergato l’esercizio di opzione di riscatto. Possono essere richieste garanzie aggiuntive al fine di mitigare o annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura.

2) Allungamento dei mutui e dei finanziamenti a breve termine

Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione a insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. Possono essere richieste garanzie aggiuntive al fine di mitigare o annullare l’incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura

 

Procedura e tempi

Le richieste possono essere presentate dalle imprese alle banche aderenti a partire dal 1.01.2019 e fino al 31.12.2020, in relazione a finanziamenti in essere al 15.11.2018.

In ordine alle domande presentate, le banche sono chiamate a rispondere entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda (completa delle informazioni eventualmente richieste).

La banca valuta la concessione della misura in relazione alle singole domande e senza alcuna forma di automatismo, attenendosi al principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.

Le condizioni economiche rimarranno invariate, fatta salva la possibilità per la banca di aumentare il tasso rispetto a quello pattuito originariamente, qualora lo stesso istituto di credito dovesse incontrare maggiori oneri per l'accoglimento della richiesta proveniente dalla PMI. Tuttavia, l'Accordo sottoscritto, prevede che l'incremento del tasso di interesse non potrà comunque superare i 60 punti base.

aggiornato marzo 2020

 

Nuova SABATINI: big data e robotica

Il Disegno di Legge di Bilancio 2020 ha stanziato 105 milioni di euro per le agevolazioni sui beni strumentali come la Nuova Sabatini 2020; 97 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 47 milioni per il 2025. Non cambiano i requisiti di accesso.

Per effetto dell’emergenza epidemiologica, molte imprese che beneficiano dell’agevolazione Nuova Sabatini stanno incontrando difficoltà a realizzare gli investimenti pianificati entro il termine di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Per tale ragione il Mise concede una proroga di 6 mesi per gli investimenti per i quali il termine di 12 mesi includa almeno un giorno dell’arco temporale tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020. Sono previste proroghe anche per la stipula dei contratti di finanziamento già concessi e dei termini di trasmissione della Dichiarazione ultimazione investimento (DUI) e della Richiesta unica di erogazione (RU).

 

Obiettivi

Lo strumento agevolativo, definito in breve “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto legge del Fare (articolo 2 D.L. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

 

Soggetti interessati

L’agevolazione è aperta alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero – caseari.

Si tratta di piccole e medie imprese che acquistano beni strumentali nuovi, ovvero nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

 

Spese ammissibili

Le spese ammissibili: acquisto macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature nuove, hardware e software. Il contributo, a disposizione delle PMI, copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari ed è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% per investimento ordinari (ovvero del 3,575%, maggiorazione del 30%, per investimenti in tecnologie 4.0), su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento.

Il contributo è correlato a un finanziamento bancario (o leasing), che può essere assistito fino all’80% dell’importo dal Fondo di garanzia, compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro.

Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro.

Non sono ammissibili neanche le spese:

- relative a “terreni e fabbricati”, incluse le opere murarie, e “immobilizzazioni in corso e acconti”;

- per l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;

- relative a commesse interne;

- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;

- di funzionamento;

- relative a imposte, tasse e scorte;

- relative al contratto di finanziamento.

 

Iniziative agevolabili

La L. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha prorogato il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. Conseguentemente, il plafond di Cdp è stato incrementato fino a 7 miliardi di euro e sono stati stanziati ulteriori 560 milioni di euro, relativamente agli anni 2017-2023, per la corresponsione dei contributi a favore delle PMI.

L’articolo 1, comma 200, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha previsto lo stanziamento di nuove risorse finanziarie per complessivi 480 milioni di euro e la proroga fino ad esaurimento risorse della “Nuova Sabatini”, misura di grande appeal fra le PMI italiane.

Con la presentazione del “Piano Nazionale Industria 4.0” l’incentivo ha assunto un ruolo da protagonista fra le misure agevolative a sostegno della quarta rivoluzione industriale come “strumento pubblico di supporto”: è stata infatti prevista una misura rafforzata del 30% per gli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico in chiave 4.0 e l’espressa cumulabilità con le misure di sostegno agli “investimenti innovativi”, tra cui gli iper ammortamenti e il credito R&S.

Di 105 milioni di euro è la cifra stanziata per il 2020.

 

Misura dell’agevolazione

Tra le novità dell’agevolazione concessa dal MISE il fatto che i finanziamenti saranno sganciati dal plafond di Cassa Depositi e Prestiti, con la possibilità per le aziende di avere a disposizione un doppio binario per reperire le risorse:

·                     Cassa Depositi Prestiti;

·                     Direttamente dalle banche e dalle società di leasing.

Come ulteriore semplificazione non servirà più la garanzia di un commercialista o revisore legale per la certificazione del completamento dell’investimento. Questo, unito al fatto che i finanziamenti possono essere sganciati dalla CDP porta ad una riduzione dei tempi di emissione e concessione del contributo (30gg dalla delibera bancaria) e per la stipula dei contratti con le PMI e l’erogazione da parte delle banche.

 

Procedura e tempi

Le domande di finanziamento devono essere compilate dalle imprese utilizzando, solo ed esclusivamente, il modulo disponibile sul sito internet del MISE nella Sezione Beni Strumentali - Sabatini. La domanda deve contenere in allegato l'intera documentazione a pena di inammissibilità e decadenza al contributo.

I requisiti e le modalità di accesso, già modificate ad aprile con il Decreto Crescita, restano le stesse anche per l’anno che sta arrivando

aggiornato gennaio 2020

 

Bonus asilo nido

Bonus nido potenziato dal 2020. E' l'effetto della legge di Bilancio 2020 che aumenta l'importo massimo del contributo erogato dall'INPS a fronte delle spese sostenute per le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati dei figli, ovvero per l'introduzione di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. L’importo del rimborso verrà modulato in base al valore dell’ISEE e potrà arrivare fino a 3.000 euro annui per le famiglie più povere (nel 2019 il beneficio era di 1.500 euro per tutti i nuclei familiari).

 

Obiettivi

Si tratta di un contributo che arriva a un importo massimo di 3.000 euro all’anno ed è un sostegno per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati o per le spese dei servizi assistenziali domiciliari per i bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.

 

Soggetti interessati

Dal 1° gennaio 2016 è stato introdotto un contributo a favore delle famiglie che sostengono il pagamento.

Per il contributo asilo nido il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta; per il contributo per forme di supporto presso la propria abitazione il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune.

Nella domanda da presentare, una per ognuno dei figli per cui si ha diritto al bonus, è necessario indicare la tipologia di contributo e le mensilità, se si richiede un contributo asilo nido.

 

Spese ammissibili

Il bonus si può ottenere per due tipi di esigenze:

• frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, contributo asilo nido. In questo caso alla domanda si dovrà allegare la documentazione per provare il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione.

• forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche, contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione. In questo caso si dovrà allegare il documento, rilasciato dal pediatra di libera scelta, in cui si attesta impossibilità del bambino di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica.

ll bonus asilo nido viene erogato dall'INPS con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo su 11 mensilità, direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

 

Iniziative agevolabili

Non è necessario rispettare limiti di reddito e presentare il modello ISEE, per beneficiare del bonus asilo nido basta trovarsi nelle seguenti condizioni:

• avere la cittadinanza italiana;

• avere la cittadinanza UE;

• avere un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

• avere una carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);

• avere una carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, D.Lgs. 30/2007);

• avere lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

• essere residente in Italia;

• relativamente al contributo asilo nido, il richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;

• relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

 

Misura dell’agevolazione

Una delle principali novità è proprio l’importo che si potrà percepire a partire dal 2020 di 3.000 euro

per i nuclei familiari con ISEE (minorenni) di valore fino a 25.000 euro (era di massimo 1.500 euro nel 2019, rispetto ai precedenti 1.000 euro previsti).

Sono necessari per presentare la richiesta i documenti che provano il pagamento della prima mensilità o l’iscrizione, nel caso degli asili, e il certificato del medico che attesta l’impossibilità di frequentare l’asilo nido. La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite:

• ricevuta;

• fattura quietanzata;

• bollettino bancario o postale;

• attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga (per asili nidi aziendali).

La documentazione di avvenuto pagamento deve indicare i seguenti dati:

• la denominazione e la partita Iva dell’asilo nido;

• il codice fiscale del minore;

• il mese di riferimento;

• gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;

• il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

 

Procedura e tempi

Il servizio online accessibile ai possessori di un Pin Inps, di un’identità Spid o di una Carta nazionale dei servizi. In alternativa si può presentare la domanda anche tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o presso enti, patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti.

aggiornato gennaio 2020

 

Bando Empowerment inter. - regione Piemonte

Sono ammissibili progetti di investimento destinati ad avviare, qualificare e consolidare la presenza dell’impresa sui mercati internazionali.

 

Obiettivi

La Regione Piemonte, al fine di dare attuazione al POR FESR 2014-2020, ha inteso rafforzare il proprio sostegno a favore delle PMI promuovendo politiche volte all’incremento del livello di internazionalizzazione delle imprese, in particolare attraverso iniziative che permettano loro di proporsi sui mercati esteri con un offerta ed una presenza più competitiva, di conferire maggior valore aggiunto ai prodotti e servizi proposti, di strutturarsi ed acquisire esperienza sui mercati esteri.

 

Soggetti interessati

Possono accedere all’agevolazione di seguito descritta le Micro, Piccole e Medie imprese (da ora: MPMI) NON identificabili come “imprese in difficoltà” ed in regola ai fini previdenziali (DURC) ed in possesso dei requisiti economico- finanziari e patrimoniali previsti che, preventivamente, dovranno essere valutati prima della presentazione della domanda.

 

Spese ammissibili

Gli interventi ammissibili, pertanto, possono riguardare:

Preparazione al processo di internazionalizzazione:

- modifica, adeguamento, miglioramento dei prodotti e del processo produttivo funzionali all’introduzione dei propri prodotti su un nuovo mercato estero o al soddisfacimento dei maggiori volumi di produzione richiesti da un mercato estero già servito;

- rafforzamento delle competenze aziendali attraverso l’acquisizione di tecnologia e know how esterni (ad esempio tramite l’acquisizione di brevetti e proprietà intellettuale, ecc);

- supporto consulenziale necessario per affrontare i mercati esteri (ad esempio supporto di temporary manager);

- rafforzamento delle competenze aziendali, sia direttamente riferite all’attività di commercializzazione sui mercati esteri (ad esempio competenze normative, legali o commerciali), sia riferite ad aspetti tecnici di prodotto e/o di processo, funzionali alla commercializzazione sui paesi esteri (ad esempio modifiche tecniche del prodotto, compatibilità tecnica con i mercati di destinazione);

- adeguamento degli strumenti di comunicazione e promozionali dell’impresa per i mercati obiettivo (sito web, brochure, catalogo, traduzioni, promozione su portali settoriali).

Internazionalizzazione dell’impresa, ingresso su nuovi mercati:

- analisi del mercato, approfondimenti legali, normativi e fiscali, studi di settore e ricerche di mercato, consulenza su tematiche doganali, trasporti e logistica su uno o più mercati specificamente individuati;

- ricerche di importatori, distributori, clienti finali (attraverso un supporto consulenziale esterno all’azienda);

- iscrizioni a piattaforme internazionali on-line per la promozione all’estero e a portali di e-commerce anche attraverso strumenti di digital economy;

- partecipazione a gare e tender internazionali;

- studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato, in un altro stato membro o paese terzo;

- partecipazione a fiere.

Radicamento dell’impresa sui mercati esteri:

- preparazione di investimenti diretti all’estero, anche in joint venture (studi di fattibilità, consulenze legali, ricerca location e personale, ecc.).

Sono in ogni caso esclusi:

û    gli investimenti necessari per il conseguimento degli standard di sicurezza, ambientali, ecc. imposti dalla legge o da Regolamenti;

û    gli investimenti concernenti attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell’Unione Europea, vale a dire direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il rilancio di nuovi prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

 

Iniziative agevolabili

In particolare, sono finanziabili le iniziative che permettano all’impresa di proporsi sui mercati esteri con un’offerta ed una presenza più competitive, di conferire maggior valore aggiunto ai prodotti e ai servizi proposti sui mercati esteri, di strutturarsi ed acquisire esperienza sui mercati esteri.

 

Misura dell’agevolazione

L’ importo minimo di progetto è pari a € 50.000,00, massimo di € 1.000.000.

L’agevolazione consiste in un prestito agevolato di importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e con le seguenti caratteristiche:

- 70% fondi pubblici, a tasso zero (con un limite massimo di € 700.000);

- 30% fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.;

- Durata 60 mesi di cui eventualmente 6 di preammortamento.

Rimborso con rate trimestrali posticipate.

 

Procedura e tempi

Il bando è attivo dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 ed occorre, obbligatoriamente il possesso della firma digitale e di una lettera di disponibilità a deliberare o di delibera bancaria vera e propria da parte dell’istituto di credito prescelto.

aggiornato gennaio 2020

 

Fondo Tranched Cover Piemonte

Si tratta di uno strumento finanziario innovativo che supporta l'accesso al credito delle PMI piemontesi tramite la concessione di una garanzia pubblica gratuita per nuovi finanziamenti.

 

Obiettivi

Sostenere investimenti produttivi ed infrastrutturali, processi di capitalizzazione aziendale, fabbisogno di capitale circolante, scorte e liquidità.

Sono considerati ammissibili i finanziamenti per le sopraccitate categorie anche qualora finalizzati all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

Gli investimenti devono essere avviati da parte delle PMI successivamente alla presentazione della domanda.

 

Soggetti interessati

Il beneficiario del Fondo è Finpiemonte S.p.A. I destinatari finali sono Pmi piemontesi :

- iscritte al registro delle imprese piemontesi ivi comprese quelle artigiane;

- che abbiano un codice prevalente di attività ammissibile ai sensi del Reg. 1407/13 (Regolamento de minimis);

- che non siano oggetto di protesti e/o di iscrizioni pregiudizievoli;

- che siano in regola con gli obblighi contributivi (D.U.R.C.);

- che non abbiano patito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;

- non in difficoltà ai sensi dell’art. 2 comma 18 del regolamento UE n° 651/2014.

- costituite in qualunque forma societaria, anche cooperative.

 

Spese ammissibili

Sono previste due linee di intervento e precisamente:

LINEA A

Linea obbligatoria per i finanziatori che prevede il solo pegno “cash collateral junior” a copertura delle prime perdite (tranche junior) su portafogli di nuovi finanziamenti erogati dai finanziatori senza l’intervento dei Confidi.

I finanziamenti devono essere di importo minimo pari a € 10.000 e massimo pari a € 1.000.000.

Le operazioni superiori a € 150.000 sono assistite solo dalla garanzia pubblica; le operazioni di importo compreso tra € 100.000 e € 150.000 sono assistite dalla garanzia pubblica ed eventualmente anche da quella del Confidi, a discrezione della banca.

LINEA B

Linea facoltativa per i finanziatori che prevede un pegno a copertura delle prime perdite (tranche junior) ed un secondo pegno a carico dei Confidi (aggregati in ATS o altra forma di associazione temporanea riconosciuta) per la copertura delle perdite con grado di subordinazione minore (tranche mezzanine) su portafogli di nuovi finanziamenti erogati dai finanziatori.

I finanziamenti devono essere di importo minimo pari a € 10.000 e massimo pari a € 1.000.000.

Le operazioni di importo compreso tra € 10.000 e € 100.000 sono assistite sia dalla garanzia pubblica che da quella dei Confidi; le operazioni di importo compreso tra € 100.000 e € 150.000 sono assistite dalla garanzia pubblica o da entrambe, a discrezione della banca.

 

Iniziative agevolabili

Per entrambe le linee i finanziamenti devono:

- Essere di nuova concessione e non collegati ad altri rapporti di finanziamento già in essere tra la banca e la PMI alla data di delibera della concessione;

- Avere una durata minima di 36 mesi e massima di 60 mesi (più eventuale preammortamento ordinario) per investimenti produttivi ed infrastrutturali e capitalizzazione aziendale; avere una durata minima di 18 mesi e massima di 36 mesi (oltre eventuale preammortamento ordinario) per fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;

- Essere chirografari e non assistiti da garanzie reali;

- Essere concessi ad un tasso fisso o variabile inferiore al tasso di mercato, maggiorato di uno spread non superiore (incluse spese e commissioni) a quello indicato per ciascuna classe di merito creditizio.

 

Misura dell’agevolazione

L’agevolazione, rivolta alle Pmi destinatarie finali della Misura, consiste nella messa a disposizione di tale garanzia a costo zero per le Pmi stesse. Ai fini della determinazione dell’intensità di aiuto, l’intervento è attuato ai sensi del Regolamento UE n. 1407 del 18 Dicembre 2013 (Regolamento De minimis) e delle “Linee guida per l’applicazione del Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (n. 182/2010). La misura dell’intensità dell’aiuto (Equivalente Sovvenzione Lorda) viene determinata secondo il metodo di calcolo riportato in allegato all’Avviso.

 

Procedura e tempi

Le procedure previste per le Pmi destinatarie dell’agevolazione sono le seguenti:

le PMI presentano una richiesta di finanziamento a valere sulle misura, avente le caratteristiche previste dalla Linea A o dalla Linea B;

le banche aggiudicatarie procedono con l’istruttoria concedono ed erogano il finanziamento alle imprese aventi le caratteristiche previste dalla misura e lo inseriscono nel loro portafoglio;

Finpiemonte dopo le opportune verifiche comunica la concessione e il calcolo dell’agevolazione in termini di ESL.

aggiornato gennaio 2020

 

Agevolazione per le imprese Agricole - ISMEA

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2018 del D.M. 12 ottobre 2017, prende forma quanto previsto con l’articolo 20 L. 154/2016 in materia di supporto alle imprese del settore primario che operano produzione e trasformazione agricola, con esclusione espressa di quelle che producono prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Il Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio per il 2020, convertito in L. 157/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24.12.2019, estende tale possibilità anche agli investimenti effettuati in tecnologie innovative in agricoltura, con il preciso fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del comparto primario.

Il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) ha previsto che le misure previste dal Fondo Centrale di Garanzia sui finanziamenti garantiti dallo Stato, si applicano “in quanto compatibili” anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004 in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità sono stati assegnati a Ismea risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Obiettivi

Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004, Ismea può concedere la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 Tub e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

 

Soggetti interessati

I soggetti beneficiari sono le imprese agricole così come definite dall'articolo 1 del D.Lgs. 228/2001, rispettivamente le società di capitali, costituite anche in forma di società cooperativa che operano rispettivamente:

• nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I, TFUE;

• nella produzione di beni nel contesto delle proprie attività ex articolo 32, comma 1, lettera c), Tuir.

Posso accedere ai finanziamenti Ismea anche le società di capitali partecipate in maggioranza da imprenditori agricoli, cooperative a mutualità prevalente e OP riconosciute, operanti nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma, dei prodotti di cui sempre all’Allegato I.

I soggetti così definiti devono, inoltre, soddisfare ulteriori condizioni quali l’avere una stabile organizzazione in Italia, essere in regola con gli obblighi contributivi ed essere economicamente e finanziariamente sane.

 

Spese ammissibili

Gli interventi, che ai sensi dell’articolo 4, comma 10, D.M. 12 ottobre 2017 devono rientrare in progetti di importo compreso tra i 2 e i 20 milioni di euro, possono avere a oggetto le seguiti tipologie di investimenti:

1.in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole, connessi alla produzione primaria;

2.per la trasformazione di prodotti agricoli e la relativa commercializzazione;

3.aventi a oggetto beni derivanti dalle attività connesse di cui all’articolo 32 Tuir e

4.relativi alla distribuzione e logistica.

Il finanziamento viene erogato a mezzo di SAL, nel numero massimo di 5 e di importo singolo compreso tra un minimo del 10% e un massimo del 50% del valore dell’investimento.

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 l'Istituto, con circolare n. 2/2020, è intervenuto per fornire le prime indicazioni precisando che, in aggiunta all'operatività ordinaria, sono state attivate le seguenti ulteriori tipologie di operazioni:

1. finanziamenti destinati a liquidità e investimenti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), D.L. 23/2020;

2. finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e), D.L. 23/2020;

3. finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera p), D.L. 23/2020.

Oltre a questi interventi, Ismea ha previsto una specifica operatività per le operazioni di cui all'articolo 13, comma q, lettera m), D.L. 23/2020 denominata “liquidità25”.

 

Iniziative agevolabili

L'Allegato A, contiene le specifiche degli investimenti che, nel caso siano relativi a interventi di cui ai precedenti punti 1 e 3, devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

• migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola tramite o la riduzione dei costi o il miglioramento e la riconversione della produzione;

• migliorare l’ambiente naturale o le condizioni igieniche e di benessere degli animali;

• creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;

• garantire il rispetto delle normative in vigore.

 

Misura dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso di interesse agevolato, non inferiore allo 0,5%, con una durata massima di 15 anni di cui 5 di preammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante.

La norma citata prevede l'accesso al fondo di garanzia nella misura del 100% per finanziamenti in favore di piccole medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata. Il credito concesso deve avere ben precise caratteristiche:

­ prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;

­ avere una durata massima di 72 mesi;

­ erogare un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, comunque per importo non superiore a 25mila euro.

 

Procedura e tempi

Ai fini del finanziamento, le imprese interessate devono presentare domanda di ammissione a Ismea che procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e della sostenibilità finanziaria del progetto; fase istruttoria che deve ultimarsi nel termine di 6 mesi dall’attivazione, salvo richiesta di documenti integrativi, circostanza che determina la sospensione del termine di cui sopra.

A seguito dell'emergenza sanitaria, la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione; è stato attivato un portale specifico all'indirizzo “L25.ismea.it”, al quale le banche possono connettersi per inserire rapidamente i dati.

aggiornato aprile 2020

 

Assegno di nascita o adozione di un minore

La legge di Bilancio 2017 ha previsto, a decorrere dal 1.01.2017, un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di € 800.

L'art. 1, cc. 248 e 249 L. 27.12.2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’art. 1, cc. 125-129, della L. 190/2014, c.d. bonus bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2018 al 31.12.2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione; per il 2019 l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.

La legge di Bilancio 2020 estende il bonus bebé (o assegno di natalità) ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e l'assegno viene trasformato in una prestazione «ad accesso universale» perchè viene riconosciuto a tutte le famiglie indipendentemente dal valore dell'ISEE minorenni del nucleo familiare di appartenenza del minore, ma con importo decrescente in base allo stesso. Confermata infine la maggiorazione del 20 per cento per il figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020.

 

Obiettivi

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano  in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità. L’INPS ha diffuso le istruzioni con le circolari n. 39/2017 e n. 61/2017.

La legge di Bilancio 2020 ha esteso il bonus bebè a ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

 

Soggetti interessati

Come in precedenza, l'assegno di natalità viene riconosciuto solo per la durata di un anno (è, infatti, corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione) ma, a differenza di quanto previsto in passato, diviene una prestazione "universale" in quanto, dal 1° gennaio 2020, spetterà a tutte le famiglie e non solo a quelle in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro.

Fino al 2019 era riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 80 euro mensili (960 euro annui) se l'ISEE minorenni non supera i 25.000 euro annui o dell'importo di 160 euro mensili (1.920 euro annui) se l'ISEE minorenni non supera i 7.000 euro annui.

L'assegno decorre è corrisposto dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e spetta per la durata massima di 12 mesi, fino al compimento del 1° anno di età ovvero del 1° anno di ingresso in famiglia.

L'incentivo è erogato in favore dei figli di:

·     cittadini residenza in Italia o in uno Stato dell'Unione europea;

·     cittadini non comunitari in possesso del permesso di soggiorno UE residenti in Italia;

·     cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli articoli 10 e 17, D.Lgs. 30/2007.

 

Iniziative agevolabili

L’INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.). Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente.

L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

·     compimento di un anno di età, compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo;

·     raggiungimento della maggiore età del figlio adottato;

·     perdita, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza, provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’art. 25, c. 7 della L. 184/1983);

·     revoca dell’adozione;

·     decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;

·     affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;

·     affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.

 

Misura dell’agevolazione

L'importo verrà modulato in base al valore dell'ISEE minorenni e sarà pari a:

a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;

b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro;

In tutti e tre i casi è confermata la maggiorazione del 20 per cento in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Si attendono ora i chiarimenti dell'INPS sui requisiti, importi mensili e maggiorati e sulle modalità di accesso all’assegno di natalità per il 2020.

 

Procedura e tempi

L'assegno è corrisposto dall’INPS su domanda presentata in via telematica. E' richiesto uno degli strumenti d'accesso al sito: PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto; identità SPID di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione del figlio, o entro 90 giorni da tale data. I 90 giorni scattano dal 11 marzo 2020.

Nel caso di minore affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l’assegno spetta, in presenza di tutti i requisiti, a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali

reso esecutivo dal giudice.

Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

aggiornato marzo 2020

 

App bonus MAGGIORENNI

E’ il bonus da 500 euro che il Presidente del Consiglio dei ministri ha voluto destinare ai giovani che sono diventati maggiorenni dal 2016. Anche nel 2020 i giovani che compiono 18 anni potranno beneficiare, facendo apposita richiesta, della c.d. card cultura.

 

Obiettivi

Il bonus cultura è operativo a partire dal 15 settembre 2016 a tutto il 2020 con un'apposita APP che il giovane maggiorenne, dovrà scaricare gratis, e attraverso la quale, potrà acquistare online i biglietti, oppure, generare il qr code o il bar code, da presentare al negozio al momento del ritiro dell’acquisto effettuato sull’app.

 

Soggetti interessati

APP bonus 18 anni è destinato ai ragazzi che compiono 18 anni nel corso del 2020, che si registrano entro il 30 giugno, per utilizzare il bonus da 500 euro entro il 31 dicembre.

 

Spese ammissibili

Sono 500 euro che i neo maggiorenni, possono spendere entro il 31 dicembre 2020, per:

- Musica;

- Biglietti e Ticket per Concerti ed Eventi musicali;

- Musica da ascoltare;

- Biglietti per l’accesso a Eventi Culturali;

- Libri;

- Accesso ai Musei;

- Accesso e Ingresso a Monumenti e Parchi;

- Accesso a spettacoli di Teatro e Danza;

- Iscrizione a Corsi di Musica, di Recitazione e di Teatro oppure di Lingua straniera.

 

Misura dell’agevolazione

Per il 2020 viene finanziata nel limite di spesa di 160 milioni di euro.

 

Procedura e tempi

Bisogna scaricare l'applicazione app18 dai siti ufficiali: www.18app.it e www.diciottoapp.it o da App Store o Google Play entro il 30 giugno.

Gli esercenti per registrarsi al portale dovranno essere in possesso delle credenziali Entratel o Fisconline.

aggiornato gennaio 2020

 

Conto Termico 2.0

Il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 2016, aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione. La nuova disciplina concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 28/2011, e dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 102/2014.

 

Obiettivi

Il Conto Termico dal 2019 è un fondo per incentivare la produzione di energia termica e per sostenere gli interventi mirati al miglioramento dell'efficenza energetica di edifici e abitazioni. Il fondo è gestito dal GSE, che sta per Gestore Servizi Energetici. Proprio quest'ultimo si occupa di stabilire quali sono gli interventi ammessi, chi può accedere agli incentivi, cioè chi ne ha diritto e quali sono le modalità di accesso, naturalmente sulla base della normativa (la legge) decisa dal legislatore. Vediamo una sintesi delle caratteristiche principali di questo fondo per l'efficienza energetica.

 

Soggetti interessati

Sono ammessi ai benefici previsti dal decreto in oggetto:

• le Amministrazioni Pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi che a breve andremo ad analizzare;

• i soggetti privati con alcune limitazioni circa l’ambito di applicazione delle agevolazioni.

Le Amministrazioni Pubbliche possono accedere ai benefici anche tramite l’intervento di una Esco ossia ad una società di servizi energetici (sono soggetti specializzati nella progettazione, realizzazione e gestione di interventi nel settore dell'efficienza energetica).

 

Spese ammissibili

Gli interventi incentivabili sono:

1) Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (riservati alle PA):

- Efficientamento dell’involucro:

1)       coibentazione pareti e coperture;

2)       sostituzione serramenti;

3)       installazione schermature solari;

4)       trasformazione degli edifici esistenti in "nZEB";

5)       illuminazione d’interni;

6)       tecnologie di building automation.

- Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza come le caldaie a condensazione.

2) Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:

Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili:

1)      pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria;

2)      caldaie, stufe e termocamini a biomassa;

3)      sistemi ibridi a pompe di calore.

Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo.

Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.

 

Iniziative agevolabili

Con riferimento ai soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario, per interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati d’impianto di climatizzazione, sono agevolabili:

• sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso d’impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

• sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso d’impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

• installazione d’impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

• sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

Con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni sono incentivabili ai fini dell’incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parte di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, i seguenti interventi:

• isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

• sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

• sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;

• installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

• trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;

• sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

• installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

 

Misura dell’agevolazione

I beneficiari potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla P.A. Responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese oggi anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono stati introdotti nuovi interventi di efficienza energetica. Le variazioni più significative riguardano anche la dimensione degli impianti ammissibili, che è stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto per gli apparecchi “a catalogo”.

 

Procedura e tempi

L’accesso agli incentivi può avvenire attraverso due modalità:

1) ACCESSO DIRETTO: per gli interventi realizzati dalle PA e dai soggetti privati, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

E’ previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l’installazione di uno degli apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 mq) contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE sul proprio sito http://www.gse.it/, al seguente percorso web Home > Conto Termico (DM 28/12/12) > Conto Termico 2.0.

2) PRENOTAZIONE: per gli interventi ancora da realizzare da parte delle PA e delle ESCO che operano per loro conto, erogazione di un primo acconto all’avvio e il saldo alla conclusione dei lavori.

aggiornato gennaio 2020

 

Efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese (fesr 2014/2020 – IV.4b.2.1)

Finanziamento agevolato e fondo perduto per agevolare la realizzazione di investimenti in azienda atti a migliorare l’efficienza energetica o l’istallazione di fonti rinnovabili per l’utilizzo di energia a copertura parziale o totale delle proprie necessità energivore.

 

Obiettivi

Incentivare le aziende piemontesi a migliorare le proprie efficienze energetiche o l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo produttivo.

 

Soggetti interessati

Rientrano come ammissibili le imprese con codice Ateco 2007 appropriato e che siano:

-          le PMI NON energivore;

-          le GI o le PMI energivore;

aventi unità locale ubicata in Piemonte e risultanti in regolarità contributiva (DURC).

 

Spese ammissibili

Nel caso di PMI non energivore l’investimento minimo deve essere di € 50.000, massimo di € 3.000.000.

Nel caso di GI e PMI energivore l’investimento minimo deve essere di € 100.000, massimo di € 5.000.000.

L’investimento deve essere realizzato entro 24 mesi dall’approvazione della domanda.

Sono ammissibili gli investimenti in:

Linea 1- Interventi di efficienza energetica:

a) installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

b) interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a ridurre l’incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia utile;

c) interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale;

d) sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;

e) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza.

Linea 2 - Interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili:

la cui energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo nell’unità locale.

Tutti gli interventi proposti devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

-          devono riguardare una sola unità locale;

-          al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il destinatario finale (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da provvedimenti di autorizzazione, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell’Unione già adottate, anche se non ancora in vigore;

-          non devono riguardare reti di teleriscaldamento;

-          non devono riguardare attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri.

Sono ammessi a beneficiare dell’agevolazione gli investimenti avviati dopo la presentazione della domanda telematica e che si sostanziano nelle seguenti voci di costo (al netto dell’Iva):

a) fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza;

b) installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi;

c) opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento, nel limite del 20% degli investimenti di cui alla Linea 1 – lettera a), fatto salvo il caso di interventi di cui alla Linea 1 – lettera c);

d) sia per impianti, sia per involucri edilizi: spese tecniche per progettazione, direzione lavori, degli impianti, ecc..). Le spese tecniche sono ammesse nel limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda e comunque di importo non superiore a € 50.000,00.

Non sono ritenuti ammissibili:

O beni usati;

O opere murarie generiche o non ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati nel progetto;

O costi relativi a commesse interne o in cui vi siano legami societari o mediante amministratori;

O acquisto di beni in leasing;

O beni non direttamente identificabili come legati all’intervento di efficienza energetica/ o produzione di energia da fonti rinnovabili il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00;

O l’IVA, a meno che risulti indetraibile per l’impresa, e qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario;

O spese in economia;

O mezzi e attrezzature di trasporto.

 

Misura dell’agevolazione

L'incentivazione può coprire fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili dell'investimento e risulta così suddivisa:

- finanziamento pari almeno all’80% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato per il 75% con fondi regionali a tasso zero e per la quota restante (pari ad almeno il 25%) da fondi bancari;

- contributo a fondo perduto del 20% del valore del progetto con un massimo di € 500.000 nel caso di GI e PMI energivore e di € 300.000 nel caso di PMI NON energivore.

Nel caso in cui il destinatario finale risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM8), nei limiti consentiti in termini di intensità di aiuto, il prestito potrà beneficiare di una premialità del 5% per quanto riguarda i fondi regionali a tasso zero.

Il finanziamento a tasso zero viene erogato in un’unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal destinatario finale, a seguito di espressa autorizzazione all’erogazione da parte di Finpiemonte.

a) Tale finanziamento sarà rimborsato con rate trimestrali posticipate e avrà la durata 60 mesi, di cui 6 di preammortamento facoltativo, per investimenti inferiori o uguali a 1.000.000,00 €;

b) 72 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti compresi tra 1.000.000,00 € e 2.000.000,00 €;

c) 84 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti superiori a 2.000.000,00 €.

Le opzioni b) e c) sono a discrezione dell’azienda, che potrà comunque scegliere l’opzione a).

Il contributo a fondo perduto viene erogato in un’unica soluzione dopo la valutazione tecnico - economica della documentazione finale della spesa effettivamente sostenuta.

 

Procedura e tempi

Il bando è aperto a decorrere dal 20/06/2016 e necessita:

- del possesso della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa;

- della delibera positiva bancaria che viene rilasciata solo se l’impresa ha i requisiti economici – finanziari che generano almeno 9 punti su 17.

I pagamenti NON devono essere effettuati in forma cumulativa e devono avere come causale il codice domanda.

aggiornato gennaio 2020

 

PATENT BOX – redditi da marchi, brevetti e disegni

Il decreto legge Investment compact prevede l’estensione del regime di patent box a tutte le tipologie di marchi, inclusi quelli commerciali. In particolare, il provvedimento rimuove la limitazione che allo stato attuale vede i marchi d’impresa agevolati solo se funzionalmente equivalenti ai brevetti, estendendola pertanto a tutti i marchi, inclusi quelli commerciali.

 

Obiettivi

Tra gli Investment compact, si segnalano diverse modifiche al nuovo regime di patent box, istituito dalla legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) noto anche come “Investment compact le novità per le imprese”.

Si tratta di un regime opzionale, introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015, di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, conseguiti da società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

 

Soggetti interessati

E’ rivolta a tutti i titolari di reddito d’impresa, a prescindere da forma giuridica, dimensione e regime contabile, che sostengono costi in attività di ricerca in beni immateriali, quali:

- spese del personale, da ricercatore a tecnico o altro personale ausiliario;

- strumentazione ed attrezzature immobili e terreni;

- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti od ottenuti in licenza;

- consulenze esterne;

- spese generali supplementari;

- altri costi d’esercizio;

- studi di fattibilità.

 

Spese ammissibili

Il nuovo regime, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, consente alle imprese in questione di beneficiare dellesclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap di una quota (pari al 50% dal 2017), del reddito derivante dall’utilizzo indiretto di opere dell’ingegno, marchi e brevetti. Per i primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), la misura dell’incentivo è ridotta, essendo prevista la detassazione di una quota di reddito pari, rispettivamente, al 30 e 40%. Lopzione ha validità per cinque esercizi ed è irrevocabile. Dal 2017 la detassazione del 50% entrerà a regime.

 

Iniziative agevolabili

L’agevolazione spetta anche in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali nell’attività d’impresa. In tale ipotesi, il reddito figurativo derivante dallo sfruttamento degli asset è agevolabile (negli stessi termini previsti in caso di concessione in licenza), in misura pari al contributo economico apportato da tali beni alla produzione del reddito complessivo. La determinazione di tale quota deve avvenire in via preventiva con l’Agenzia delle entrate, mediante l’attivazione di una procedura di ruling.

 

Misura dell’agevolazione

Concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, per la misura sopra indicata, del loro ammontare i redditi derivanti dall'utilizzo (diretto o indiretto) di:

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base di un’apposita formula matematica. Il valore di riferimento è dato dal rapporto tra:

a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;

b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.

 

Procedura e tempi

L’opzione di detassazione agevolata è da esercitare con l’ente competente, ha durata pari a cinque anni, è irrevocabile a favore dell’impresa e rinnovabile.

Con un provvedimento del 10/11/2015 il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per comunicare la scelta per il regime agevolato, fissando al 30 aprile 2016 il termine per l’invio telematico.

Per i periodi di imposta 2015 e 2016 l’opzione deve essere fatta attraverso una comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate per esercitare le opzioni quinquennali riferite al 2015 (validità fino al 2019) e al 2016 (validità fino al 2020).

Dal 2017, invece, l’opzione si effettuerà direttamente nella dichiarazione dei redditi, e scatterà dal periodo di imposta a cui quella dichiarazione si riferisce (nel modello Redditi 2018, pertanto, si opterà con decorrenza dal 2017, e così via).

aggiornato gennaio 2020

 

Misure a sostegno per i nuovi imprenditori

E’ stato adottato il nuovo regolamento, con il decreto 8 luglio 2015 n. 140, per l’avvio di nuove attività imprenditoriali di piccola dimensione, con una radicale modifica degli incentivi in favore dell’autoimprenditorialità di cui al titolo I del D.Lgs. n. 185/2000.

 

Obiettivi

Con la circolare direttoriale 9 ottobre 2015 n. 75445 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione: corredate dei piani di impresa e della documentazione potranno essere presentate al soggetto gestore a partire dal giorno 13 gennaio 2016.

 

Soggetti interessati

La nuova misura prevede che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione in possesso del requisito della prevalente partecipazione da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni o di donne, costituite in forma societaria da non più di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. È prevista la possibilità di presentazione della domanda di agevolazione anche da parte di persone fisiche non ancora costituite in forma societaria, fermo restando l’onere per le stesse di costituzione entro 45 giorni dalla data di comunicazione del positivo esito delle verifiche.

 

Spese ammissibili

Le agevolazioni sono concesse, in regime de minimis, nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, della durata massima di 8 anni, a copertura di non più del 75% delle spese. I programmi d’investimento devono prevedere spese non superiori a 1,5 milioni di euro.

 

Iniziative agevolabili

Sono ammesse alle agevolazioni le iniziative attivabili su tutto il territorio nazionale e promosse nei principali settori dell’economia quali:

Sono stati individuati, inoltre, settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile e femminile, riguardanti:

 

Misura dell’agevolazione

Le risorse finanziarie destinate all’intervento sono quelle del Fondo rotativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso il Soggetto gestore, Invitalia, pari attualmente a circa 50 milioni di euro, la cui consistenza si autoalimenta grazie ai rientri dei mutui relativi alle agevolazioni già concesse a partire dal 2006. La consistenza del Fondo, inoltre, potrà essere incrementata da ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.

 

Procedura e tempi

A partire dal 13 gennaio 2016 é possibile compilare – esclusivamente per via elettronica – le domande utilizzando la piattaforma informativa messa a disposizione nel sito internet di www.invitalia.it.

aggiornato gennaio 2020

 

Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo 2015/2019

Con due distinte risoluzioni pubblicate nel corso del mese di febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire l’applicazione concreta a due casi del credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Le disposizioni attuative sono state introdotte con il decreto del Ministero dell’Economia di concerto con quello dello Sviluppo Economico n. 174 pubblicato in G.U. il 27 maggio 2015, con il quale si completa il quadro normativo che consente, per il quinquennio 2015-2019, la fruizione del credito di imposta da parte delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Il credito è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 per effetto del Decreto Dignità.

 

Obiettivi

Incentivare le aziende italiane a investire maggiormente e sempre di più nella ricerca ed innovazione sia di base sia di sviluppo pre-competitivo, dal 2015 al 2020.

 

Soggetti interessati

Possono beneficiare dell’agevolazione di cui al presente decreto tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

 

Spese ammissibili

Viene riconosciuto un credito di imposta fruibile mediante F24 pari al 50% o 25% del valore incrementativi 2012/2014 relativo alle seguenti spese sostenute dal 2015 al 2020:

Ø Personale altamente qualificato (laurea magistrale in materie tecnico-scientifiche come da classificazione Unisco Isced) aventi mansioni NON amministrative, contabili e commerciali. E’ assimilato al dipendente il soggetto in collaborazione con l’impresa, anche esercente arte e professione (con partita Iva) a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa (50%).

Ø Quote di ammortamento per strumenti ed attrezzature di laboratorio o canoni leasing (25%).

Ø Contratti di ricerca con università, enti di ricerca ed organismi equiparati e con ALTRE IMPRESE (50%).

Ø Competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologia, ad una topografia di prodotto a semiconduttori od ad una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne (25%).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 15, L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ha introdotto, con effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 le seguenti modifiche:

·         il periodo di vigenza del regime agevolativo è prorogato di un anno, in quanto il credito è riconosciuto per gli investimenti effettuati "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020";

·         tale credito è attribuito nella misura unitaria del 50% delle spese ammissibili, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza delle stesse;

·         l'importo massimo annuale del credito riconosciuto per ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.

 

Iniziative agevolabili

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

 

Misura dell’agevolazione

Due sono le condizioni per accedere al credito di imposta:

·           le spese sostenute nell’attività di ricerca e sviluppo per ciascun periodo d’imposta devono essere almeno pari a 30.000 euro;

·           è necessario che esse realizzino un incremento della spesa media annuale dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (per le imprese costituite successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 detta media è pari a zero).

Al verificarsi delle due condizioni il credito è riconosciuto fino all’importo massimo annuo di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario nella misura del:

4         50% della spesa incrementale in relazione al personale altamente qualificato e ai contratti di ricerca stipulati con università e/o enti e organismi di ricerca e/o imprese;

4         25% della spesa incrementale in relazione agli strumenti ed attrezzature di laboratorio competenze tecniche e privative industriali.

Posto che la media di riferimento individuata dalla norma primaria per il calcolo della spesa incrementale resta fissa, poiché ancorata ai periodi d’imposta 2012- 2014, ne deriva che per le imprese costituite successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, la media di riferimento non potrà che essere pari a zero, in quanto anch’essa andrà calcolata con riferimento ai costi sostenuti nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

 

Procedura e tempi

L’agevolazione è fruibile dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione degli investimenti. Il bonus è cumulabile con l’agevolazione per l’assunzione di personale altamente qualificato e di ricerca. Attualmente si ritiene sia anche cumulabile con le varie e difformi possibilità agevolative essendo un beneficio aperto a tutte le tipologie di imprese.

aggiornato gennaio 2020

 

Contratto di sviluppo – Gber 2020

Con il DM 09.12.2014 il MISE ha fissato le nuove disposizioni in materia di concessione ed erogazione delle agevolazioni riconosciute per i c.d. “contratti di sviluppo”. Le norme, in particolare, sono state uniformate alle disposizioni UE impartite con il regolamento GBER valido fino al 2020.

 

Obiettivi

Secondo quanto stabilito dal DM 09.12.2014 i contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo industriale, per la tutela dell’ambiente oppure di attività turistiche.

 

Soggetti interessati

In riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, considerate le implicazioni collegate alle dimensioni dei soggetti partecipanti, si deve specificare che le imprese devono essere classificati quali piccole, medie e grandi ai sensi di quanto disposto nell’allegato 1 del regolamento GBER (altrimenti individuati nel decreto MISE 18.04.2005).

 

Iniziative agevolabili

Con il nuovo decreto il Ministero ha fissato i programmi di intervento ammissibili, le intensità di aiuto e le agevolazioni che potranno essere riconosciute:

ü per gli investimenti produttivi in beni materiali e immateriali;

ü per gli investimenti finalizzati allo sviluppo turistico;

ü per gli investimenti finalizzati alla tutela ambientale.

In riferimento ai programmi ammissibili, si deve segnalare che gli articoli 5, 6 e 7 del decreto prevedono, per ognuno, condizioni di ammissibilità differenti. L’articolo 5, relativamente ai programmi di sviluppo industriale, stabilisce che devono riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.

 

Misura dell’agevolazione

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo - con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste - non deve essere inferiore:

- a 20 milioni di euro;

- 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Le agevolazioni previste dal decreto possono essere concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste in riferimento ad ogni ipotesi agevolata, ed, in particolare, in funzione agli specifici progetti di investimento ed alle dimensioni societarie. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro:

4    finanziamento agevolato;

4    contributo in conto interessi;

4    contributo in conto impianti;

4    contributo diretto alla spesa.

 

Procedura e tempi

In riferimento alla procedura per la richiesta, il riconoscimento e l’erogazione dell’agevolazione, si segnala che il Ministero del Lavoro è intervenuto con il decreto direttoriale 29.04.2015, fissando termini e modalità di presentazione della domanda. Secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, al 10.06.2015, alle ore 12.00 è fissato l’avvio di presentazione della domanda. Non è stato fissato, invece, alcun termine finale, che si presume coincidere con l’esaurimento delle risorse stanziate (250 milioni di euro).

Per procedere alla presentazione della domanda gli interessati dovranno accedere al sito ufficiale di Invitalia (http://www.invitalia.it) e accedere alla piattaforma online che verrà attivata nei prossimi giorni nella sezione relativa ai contratti di sviluppo.

aggiornato gennaio 2020

 

Sostegno alla Cultura – art bonus

Sulla G.U. del 31 maggio è stato pubblicato il D.L. n. 83/2014, salutato come il sistema di norme che dovranno dare nuovo impulso allo sviluppo del settore culturale in Italia e al rilancio del turismo. Tra le misure contenute nel provvedimento quella che ha suscitato il maggiore interesse è sicuramente quella contenuta nell’art. 1, destinato a disciplinare il cosiddetto “ART bonus” cioè il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Con la L. 175/2017 il Legislatore ha rivisto le agevolazioni a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali nel settore dello spettacolo.

 

Obiettivi

Il decreto Art Bonus rappresenta un'autentica rivoluzione nell’ambito della cultura e del turismo e introduce strumenti concreti ed operativi per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico.

 

Soggetti interessati

Con il nuovo Art Bonus sarà detraibile il 65% delle donazioni che le singole persone e le imprese faranno in favore di enti culturali, come musei, siti archeologici, archivi, biblioteche, teatri e fondazioni lirico sinfoniche.

Deve trattarsi di erogazioni in denaro aventi il fine di favorire la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, destinate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblica ovvero dirette alla realizzazione di nuove strutture o al restauro di quelle esistenti.

L’agevolazione può essere fruita da:

- persone fisiche;

- soggetti titolari di reddito d’impresa;

- società di capitali;

- società di persone;

- enti non commerciali.

 

Spese ammissibili

In primo luogo bisogna sottolineare che l’agevolazione riguarda esclusivamente le erogazioni liberali in denaro: sono escluse quindi tutte le altre forme di finanziamento “in natura”.

I versamenti devono poi essere vincolati a specifiche finalità, analiticamente indicate dalla norma.

E’ previsto l’obbligo di pubblicizzare adeguatamente la donazione. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono infatti comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento (le modalità di comunicazione non sono indicate nel provvedimento). Questi soggetti sono poi tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali.

 

Iniziative agevolabili

Si tratta, nello specifico, di:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture;

- il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Possono essere beneficiari della erogazione, secondo le indicazioni novellate dal Legislatore proprio con la citata L. 175/2017:

gli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
le fondazioni lirico-sinfoniche
i teatri di tradizione
le istituzioni concertistico-orchestrali
i teatri nazionali

i teatri di rilevante interesse culturale

i festival

i centri di produzione teatrale e di danza

i circuiti di distribuzione

gli enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo

Secondo il disposto della Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 136/E/2017, ai fini della agevolazione i soggetti beneficiari possono appartenere sia a Stato e Regioni ma anche agli altri enti territoriali.

 

Misura dell’agevolazione

Per i versamenti effettuati con le finalità sopra ricordate compete un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate.

La disposizione pone poi un limite alla misura del credito d’imposta riconosciuto per l’effetto dei sopra richiamati versamenti. In particolare, per le persone fisiche e gli enti non commerciali il credito è pari al 15% del reddito imponibile mentre per i titolari di reddito d’impresa non può superare il 5 per mille dei ricavi annui. Il fatto di avere ancorato la fruizione del credito ai ricavi e non al risultato fiscale consente una più “certa” fruizione dell’agevolazione.

Il credito di imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per le imprese, può essere utilizzato in compensazione (senza interferire con il limite annuale) e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

Procedura e tempi

- in attesa di conferma -

aggiornato gennaio 2020

 

 

FABBRICATI E IMMOBILI

 

Interventi di recupero sul Patrimonio Edilizio (50%)

Con l’approvazione della Manovra finanziaria 2020, la detrazione sugli interventi sul patrimonio edilizio sono stati prorogati al 2020 con le stesse aliquote e caratteristiche, con l’obbligo di comunicazione ENEA delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che comportano anche un risparmio energetico.

 

Obiettivi

Il bonus ristrutturazione edilizia riscuote il maggior successo da parte dei contribuenti, in quando consente di beneficiare di una detrazione fiscale su alcune spese e lavori che è pari alla metà dell’importo sostenuto fino ad un massimo di 96.000 euro di spesa per immobile.

 

Soggetti interessati

Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia.

La detrazione del 50% sull’Irpef in dieci quote annuali spetta non solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese:

• proprietari o nudi proprietari;

• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

• locatari o comodatari;

• soci di cooperative divise e indivise;

• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;

• soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita - compromesso - chi ha comprato l’immobile può usufruire del bonus se:

• è stato immesso nel possesso dell’immobile;

• esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;

• è stato regolarmente registrato il compromesso.

L’agevolazione fiscale sui lavori di ristrutturazione può essere richiesta anche a chi esegue lavori in proprio sull’immobile ma soltanto per le spese sostenute per l’acquisto del materiale.

 

Spese ammissibili

Per capire per quali lavori spetta è possibile far riferimento alla guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni sui lavori di ristrutturazione. La detrazione del 50% è riconosciuta per:

• lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini (interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001);

• interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze (interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001).

Alcuni esempi di lavori di manutenzione ordinaria per cui è riconosciuto il bonus ristrutturazioni sono i seguenti:

• installazione di ascensori e scale di sicurezza

• realizzazione e miglioramento dei servizi igienici

• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso

• rifacimento di scale e rampe

• interventi finalizzati al risparmio energetico

• recinzione dell’area privata

• costruzione di scale interne.

 

Iniziative agevolabili

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto sugli interventi edilizi ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

 

Misura dell’agevolazione

Vi è un limite fiscale sino ad un valore massimo di spesa di 96.000 euro di spesa per immobile.

Il bonus ristrutturazioni prevede specifiche regole in merito al pagamento dei lavori. Sarà necessario utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

• causale del versamento: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986;

• codice fiscale del beneficiario della detrazione;

• codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.

 

Procedura e tempi

Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.

aggiornato gennaio 2020

 

Interventi di Riqualificazione energetica (65% o più)

Confermata per il 2020 anche la detrazione al 65% in dieci anni per il risparmio energetico qualificato (dalla riqualificazione globale dell’edificio ai vari interventi specifici). Alcuni interventi, però, restano declassati al 50% (nuovi serramenti e infissi,schermature solari, caldaie a bomassa e a condensazione in classe A non evolute): in questi casi conviene usare il bonus ristrutturazioni del 50% perché, a parità di detrazione, non sono richiesti i requisiti speciali per il risparmio energetico qualificato.

 

Obiettivi

L’ecobonus è la detrazione Irpef o Ires riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale per cui spetta la detrazione di imposta variabile dal 50% al 65%, che sale fino al 75% per i condomini e che se accorpata al sismabonus può arrivare all’85% del totale di importo sostenuto, ripartito in 10 rate annuali di pari importo.

 

Soggetti interessati

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

 

Spese ammissibili

E' necessario che la spesa per la quale si richiede la detrazione riguardi specifici interventi volti al risparmio energetico e, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, l’importo del bonus riconosciuto non sarà più pari ad una detrazione del 65% per tutti i lavori, ma sarà differenziato in diverse aliquote: 50%, 65%, 70% e fino al 85% per i lavori in condominio.

• Ecobonus al 50% per i seguenti interventi:

- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;

- schermature solari;

- caldaie a biomassa;

- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

• Ecobonus al 65% per i seguenti interventi:

- interventi di coibentazione dell’involucro opaco;

- pompe di calore;

- sistemi di building automation;

- collettori solari per produzione di acqua calda;

- scaldacqua a pompa di calore;

- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

• Ecobonus condomini al 70% o all’85% per i seguenti interventi:

- interventi di tipo condominiale. Attenzione: tale detrazione vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

Iniziative agevolabili

Le condizioni richieste dalla norma per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati attraverso l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, riportata nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico che detta le linee guida nazionali per la certificazione energetica. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su queste attestazioni. L’attestazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporta la decadenza dal beneficio.

 

Misura dell’agevolazione

La logica perseguita dal nuovo ecobonus è quella di agevolare con detrazioni maggiori le spese che consentono di beneficiare di un maggiore livello di risparmio energetico.

Attualmente sono indicati specifici limiti per quanto riguarda le spese ammesse alla detrazione. L’importo massimo sul quale determinare l’ecobonus è così ripartito:

- 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;

- 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;

- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;

- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

La detrazione sul risparmio energetico non è cumulabile con l’agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio, relativamente alla stessa tipologia di spese sostenute.

Dal 2020 lo sconto in fattura, in sostituzione del credito di imposta, è fruibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015 (sono gli interventi che oltre a interessare l’involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all’intero requisito), con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

Il bonus ristrutturazioni prevede specifiche regole in merito al pagamento dei lavori. Sarà necessario utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

• causale del versamento: Bonifico relativo al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione prevista dalla L. 296/06;

• codice fiscale del beneficiario della detrazione;

• codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.

 

Procedura e tempi

Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 o 31 dicembre 2021 se sostenute su parti comune in condomini, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.

Vi è poi l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.

aggiornato gennaio 2020

 

Bonus Mobili ed Elettrodomestici

La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 il “bonus arredi” che è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre il 50% dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di arredi, nel limite di 10mila euro, da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione avviata non prima (antecedentemente) allo scorso 01/01/2019.

 

Obiettivi

Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

 

Soggetti interessati

Il “bonus mobili” spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Spese ammissibili

L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici.

a) Mobili/Arredi: rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques, etc) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.

b) Grandi Elettrodomestici: rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi.

 

Misura dell’agevolazione

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, nel limite di spesa è di euro 10.000, da ripartire nelle dichiarazione dei redditi, in 10 rate annuali.

 

Procedura e tempi

L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute che devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

aggiornato gennaio 2020

 

Bonus "verde" per Giardini e Terrazze

La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 il Bonus verde per giardini terrazzi e balconi, che è la nuova detrazione fiscale introdotta con la Legge di Bilancio 2018, con detrazioni del 36% nel limite di 5.000 euro per la cura del verde privato: terrazzi e giardini, anche condominiali, anche se con impianti di irrigazione e recupero del verde storico.

 

Obiettivi

Il bonus verde, che ha preso via ufficiale dal 1° gennaio 2018, e viene prorogato a tutto il 2020, come misura contro l'inquinamento e opportunità per il florovivaismo e consiste in una detrazione per chi sostiene spese per la sistemazione del verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere.

 

Soggetti interessati

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori, e spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale del 36% che si applica alle spese sostenute nel 2020 e si può ripartire in 10 anni.

 

Spese ammissibili

Il nuovo bonus verde spetta a privati e condomini che sostengono spese per:

- sistemazione del verde: giardini, terrazzi, balconi anche condominiali;

-  impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;

-  realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

- recupero del verde di giardini di interesse storico;

- fornitura di piante o arbusti e riqualificazione di prati, se inseriti in un intervento più ampio, di radicale rinnovamento dell'esistente;

- lavori e interventi per la trasformazione di un’area incolta in aiuole e piccoli prati (manca ancora la conferma).

 

Iniziative agevolabili

Tali interventi riguarderanno ville, villini e palazzi di pregio ma anche normali condomini per interventi di sistemazione e recupero del verde di unità immobiliari, compresi condomini e aree scoperta di interesse storico, di:

• giardini;

• terrazzi;

• balconi anche condominiali;

• giardini di interesse storico.

Rientrano nel novero delle spese per le quali spetta la detrazione anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Pare esclusa la sistemazione del verde nella costruzione di un nuovo immobile. 

Si precisa che trovano applicazione anche le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’art. 16-bis del Tuir (articolo 1, comma 15, L. 205/2017); pertanto:

 

Misura dell’agevolazione

In base a quanto previsto dalla Legge di bilancio, i contribuenti e condomini che decidono di sostenere spese per il recupero o la sistemazione di giardini, terrazzi, balconi e verde di interesse storico, hanno la possibilità di fruire della nuova detrazione fiscale: bonus verde. Ciò significa che si sostengono spese ammesse nel bonus, si ha diritto a beneficiare di uno sconto Irpef del 36% sulle spese totali sostenute, per un massimo di spesa pari a 5.000 euro.

In pratica, se si decide di sistemare il giardino, installando un impianto di irrigazione per la cifra di 3.000 euro, si detraggono dalle imposte il 36% di 3.000 euro, cioè 1.080 euro in 10 anni (= € 180 ogni anno).

 

Procedura e tempi

L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute nell’anno, che devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione rappresentata dalla fattura sostenuta e l’effettivo pagamento tramite pagamenti tracciabili, cd. "bonifici parlanti".

aggiornato gennaio 2020

 

Bonus facciate

Con la Legge di Bilancio 2020 viene introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.

 

Obiettivi

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968.

 

Soggetti interessati

Il  bonus facciate quindi spetterà ai contribuenti soggetti all’IRPEF che sostengono le spese. In analogia con quanto previsto per la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, l’agevolazione dovrebbe spettare non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Sono comunque attesi chiarimenti normativi al riguardo.

 

Spese ammissibili

Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata, sia di una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di:

• intonacatura;

• verniciatura;

• ripristino di balconi e frontalini.

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione del bonus facciate le spese relative agli interventi:

û sugli impianti di illuminazione;

û sui pluviali;

û sugli impianti termici;

û sui cavi esterni.

Per un'elencazione precisa, accorrerà attendere chiarimenti normativi da parte dell'Agenzia Entrate.

 

Iniziative agevolabili

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

 

Misura dell’agevolazione

Al momento non è previsto alcun limite massimo di spesa. La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni, relativamente alla stessa tipologia di spese sostenute.

Sarà necessario utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

• causale del versamento: Bonifico relativo al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione prevista dalla L. 160/19;

• codice fiscale del beneficiario della detrazione;

• codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.

 

Procedura e tempi

Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.

Vi è poi l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo se gli interventi riguardano il punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

aggiornato gennaio 2020

 

Super bonus su IMMOBILI al 110%

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha previsto un nuovo super bonus sugli immobili del 110% per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 destinati ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici e di adeguamento antisismico sul condominio o sullabitazione principale.

 

Obiettivi

L’obiettivo è quello di dare uno slancio al settore edilizio incentivando gli interventi green e capacità e resistenza strutturale degli edifici esistenti e favorire e incentivare la ripresa economica del settore produttivo italiano, fortemente colpita dalla crisi pandemica Covid-19.

 

Soggetti interessati

L’intervento agevolato spetta per gli interventi effettuati dai condomìni, dagli istituti autonomi case popolari (Iacp), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ma anche alle singole unità immobiliari nei condomìni e, con alcuni limiti, per gli edifici unifamiliari (villa/villetta), se adibiti a prima casa.

I limiti di spesa nel caso dei condomìni sono pari a 60mila euro moltiplicato il numero di unità abitative per l’isolamento termico e di 30mila euro per il numero delle unità immobiliari per le caldaie. Per i due interventi, nel caso di un condominio medio di 50 abitazioni il tetto di spesa è di 4,5 milioni.

I beneficiari sono le persone fisiche "private", al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La detrazione non compete agli interventi effettuati sugli immobili delle imprese, agli uffici utilizzati per l’attività e su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.

Per le unità immobiliari concesse in locazione o comodato e per le seconde case (immobili a disposizione), l’agevolazione spetta soltanto se non si tratta di edifici unifamiliari. In sintesi questi immobili beneficiano del super bonus se situati in condomini o in immobili composti da più unità immobiliari, mentre sono esclusi se l’immobile concesso in locazione o comodato o a disposizione è costituito da un edificio unifamiliare (villa/villetta).

 

Spese ammissibili

I beneficiari delle agevolazioni fiscali, in luogo della detrazione diretta, possono alternativamente optare:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Iniziative agevolabili

E’ agevolata la realizzazione di uno dei seguenti interventi:

·         isolamento termico sulle superfici opache verticali e orizzontali con un’incidenza di almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, il c.d. cappotto termico (limite di € 60.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);

·         interventi sulle parti comuni condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (limite di € 30.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);

·         interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (limite di € 30.000,00 compreso lo smaltimento dell’impianto sostituito);

·         realizzazione di lavori di adeguamento antisismico effettuati sugli immobili di tipo abitativo ed anche se utilizzati per attività produttive.

Questi interventi sono per così dire trainanti, in quanto uno solo di questi è sufficiente a beneficiare del super bonus al 110% anche di altri interventi realizzati, come:

- l’installazione di impianti solari fotovoltaici;

- il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari fotovoltaici;

- gli interventi previsti dal vecchio ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2003);

- la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche nel limite di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

 

Misura dell’agevolazione

Le condizioni per beneficiarne sono:

- fatturazione e pagamento delle spese dal 1.07.2020 al 31.12.2021;

- miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da attestare con certificato Ape (Attestato di prestazione energetica), nel rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici dal D.M. 26.06.2015 e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Per dimostrarlo, potrebbe essere necessario l’attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo lintervento, con asseverazione da trasmettere in copia a sito Enea.

Per i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Attestazioni o asseverazioni non veritiere comporteranno la decadenza dal beneficio.

 

Procedura e tempi

Occorre attendere che il decreto sia convertito in legge.

Tra i vantaggi spicca la possibilità, diversamente dal passato, di cedere la detrazione d’ imposta ad una banca, ad un’assicurazione o ad un altro intermediario finanziario, oppure di scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori, che a loro volta potranno cederlo a una banca o ad altri soggetti.

Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. L’opzione andrà comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

aggiornato giugno 2020

 

 

LAVORO

 

Incentivi per assunzione di giovani

La legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27.12.2019) è intervenuta sulla stratificazione di norme in tema di esonero contributivo per le assunzioni stabili (legge 205 2017, legge di stabilità 2019 (145/2018) e Decreto Dignità (87/2018), armonizzando le norme  in un unica  agevolazione.

 

Obiettivi

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2020 il Governo ha confermato degli incentivi per i datori di lavoro, che tuttavia rientrano in piani strutturali e permanenti: come quelli per assunzione di donne e over 50, per i percettori di Naspi e per chi è in cassa integrazione straordinaria.

 

Soggetti interessati

Anche per il 2020 si conferma l'agevolazione originaria istituita per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani e non solo, con le seguenti caratteristiche:

Assunzione per la prima volta a tempo indeterminato under 35 anni

Originariamente introdotto dall’art. 1, co.100-108 e 114-115 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) e confermato dalla Legge di Bilancio 2020. Riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. n. 23/2015, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, che rivestono la qualifica di operai, impiegati e quadri.

Lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

Assunzione con contratto di apprendistato di giovani tra 15 e 29 anni di età

L’art. 1, co, 108 della L. n. 205/2017 prevede due casi nei quali l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

In particolare, l’agevolazione piena è prevista per i datori di lavoro privati che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro;

- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Nel caso di assunzione di giovani tra i 15 e i 29 anni con contratto di apprendistato professionalizzante i datori di lavoro hanno diritto a uno sgravio contributivo in base al numeri di dipendenti:

- con meno di 9 dipendenti hanno un’aliquota contributiva pari all’1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno, il 10% il terzo anno;

- con più di 9 dipendenti l’aliquota è pari al 10%.

 

Spese ammissibili

Per poter beneficiare dell’esonero:

il datore di lavoro deve:

- operare nel settore privato;

- essere in regola con gli obblighi di contribuzione e rispettare la normativa in materia di condizioni di lavoro e assicurazione sociale obbligatoria;

- non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

il giovane assunto:

- alla data dell'assunzione non deve aver compiuto i 30 anni (35 anni solo per il biennio 2019-2020);

- non risulti essere stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro ovvero con altri datori di lavoro.

 

Iniziative agevolabili

L’esonero si applica nella misura del 100%, fermo restante il limite di 3mila euro annui e il requisito anagrafico, ai datori di lavoro che assumono, con contratto subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo:

Il bonus è revocato, nei 6 mesi successivi all’assunzione, per:

û il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto;

( il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore beneficiando del bonus rimanente.

 

Misura dell’agevolazione

L’esonero al 50% si applica, per un periodo massimo di 36 mesi, fermo restando il limite massimo d’importo pari a 3mila euro su base annua. Nei casi di prosecuzione successiva di un contratto di apprendistato professionalizzante in rapporto a tempo indeterminato l'esonero contributivo spetta, invece, per un periodo massimo di 12 mesi e sempre nei limite massimo di 3.000 euro annui. In questi casi, il bonus può essere fruito se il lavoratore, al momento della stabilizzazione, non abbia compiuto 35 / 30 anni.

L’esonero per gli apprendisti è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dei benefici contributivi del contratto di apprendistato.

- L'incentivo non spetta sul lavoro domestico e sui rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri sgravi contributivi (limitatamente ai 36 mesi di vigenza).

 

Procedura e tempi

L'incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto Previdenziale.

aggiornato gennaio 2020

 

Assunzioni a tempo indeterminato "io lavoro"

Con il Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020, l’ANPAL ha istituito il nuovo incentivo occupazionale “IO Lavoro”, volto ad agevolare le assunzioni da parte dei datori di lavoro privati di tutta Italia di giovani e disoccupati, nel periodo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020.

L’incentivo spetta qualora la sede di lavoro per la quale viene posta in essere l’assunzione sia ubicata in Italia, e ciò a prescindere dalla residenza del lavoratore.

 

Obiettivi

Sono stanziamenti 329.400.000 di euro per le aziende che assumano nuovo personale, purché si tratti di persone disoccupato, con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratti di apprendistato professionalizzante. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

 

Soggetti interessati

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, persone disoccupate (ai sensi dell’art. 19, D.Lgs n. 150/2015 e dell’art. 4, comma 15-quater del DL n. 4/2019) aventi le seguenti caratteristiche:

- un’età compresa tra i 16 e i 24 anni;

- almeno 25 anni di età, purché privi di impiego regolarmente retribuito da un periodo non

inferiore ai 6 mesi (ex DM 17 ottobre 2017, del Ministero del Lavoro).

Tali soggetti non devono aver avuto un rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro nei 6 mesi precedenti, fatta salva l’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

 

Spese ammissibili

Lo sgravio contributivo è riconosciuto unicamente per le assunzioni:

con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

con contratto di apprendistato professionalizzante;

trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già in corso. In tal caso, al momento della trasformazione, non è necessario il rispetto del requisito in ordine allo stato di disoccupazione;

socio lavoratore di cooperativa, purché assunto con contratto di tipo subordinato.

L’incentivo spetta anche in caso di assunzione (o trasformazione) con un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Rimangono, viceversa, esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale e intermittente.

 

Iniziative agevolabili

L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti stabiliti. In caso di modifica della sede operativa del lavoratore la spettanza dell’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di Regione di destinazione, laddove diversa dalla categoria di Regione originaria.

L'incentivo può essere fruito nel rispetto del regime “de minimis”. Nello specifico, qualora l'azienda dovesse fruirne oltre i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18.12.2013, occorrerà rispettare quanto contenuto nell'art. 7 del Regolamento stesso, ovvero l'incentivo potrà essere fruito qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

 

Misura dell’agevolazione

In base all’art. 5 del Decreto n. 52/2020 dell’ANPAL, l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (quindi al 100% dei contributi previdenziali), con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui.

Il limite massimo di importo, pari a 8.060 euro su base annua, deve essere riparametrato e applicato su base mensile. Pertanto, rispetto al singolo mese, il limite di incentivo fruibile è pari a 671,66 euro.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, il limite massimo (mensile e annuale) è proporzionalmente ridotto.

 

Procedura e tempi

I datori di lavoro aventi i requisiti per fruire dell’incentivo “IO Lavoro” devono inoltrare una domanda

preliminare di ammissione all’INPS mediante modalità telematiche, indicando i dati inerenti all’assunzione effettuata o che si intendano effettuare, in ossequio alle modalità che l’Istituto illustrerà in una circolare che si impegna a pubblicare successivamente al decreto.

A pena di decadenza, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della prenotazione dell’importo all’incentivo, fatta dall’INPS esclusivamente nei casi in cui le apposite verifiche ed accertamenti abbiano dato esito positivo, il datore di lavoro è tenuto, nell’eventualità che non vi abbia già provveduto, ad effettuare l’assunzione e confermare l’avvenuta prenotazione in suo favore.

Solo successivamente all’autorizzazione, avverrà l’erogazione del beneficio attraverso conguaglio

sulle denunce contributive.

aggiornato marzo 2020

 

Assunzione di giovani genitori

L’Inps, con messaggio n. 7376 ha comunicato il ripristino della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, prevista dal decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010 e dell'incentivo per la loro assunzione.

Al momento dell’assunzione il lavoratore deve essere iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”. L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge sul collocamento dei disabili (L. 68/1999).

 

Obiettivi

Il fondo “genitori precari” mira a favorire l’occupazione di persone di età non superiore a 35 anni e con figli minori mediante la creazione di una banca dati che ne raccolga i nominativi ed alimentata su iniziativa dei singoli lavoratori interessati.

 

Soggetti interessati

Possono iscriversi alla banca dati i giovani fino a 35 anni e genitori di figli minorenni, disoccupati o titolari di una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro: contratto a termine, lavoro in somministrazione, lavoro intermittente, lavoro ripartito, contratto di inserimento, collaborazione occasionale o a progetto, lavoro accessorio, collaborazione coordinata e continuativa.

 

Spese ammissibili

Agli iscritti viene riconosciuta una dote di 5mila euro, che viene poi trasferita al suo futuro datore di lavoro (impresa privata o società cooperativa) come incentivo per la sua assunzione a tempo indeterminato (anche part-time) o per la trasformazione del suo contratto a termine in tempo indeterminato. 

 

Iniziative agevolabili

Per godere dell’incentivo, al momento della sua assunzione il genitore deve risultare correttamente iscritto alla banca dati, da cui il datore di lavoro deve poterne consultare il codice fiscale. Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

4    l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo in favore dei disabili ai sensi della legge 68/1999;

4    il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale (in tutti i casi rappresenta un’eccezione il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario);

4    il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Un singolo datore di lavoro può utilizzare l’incentivo per massimo 5 lavoratori iscritti alla banca dati. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi all’occupazione.

 

Misura dell’agevolazione

Si decade dall’iscrizione nei seguenti casi:

û    al compimento del 36esimo anno di età;

û    alla maggiore età dei figli;

û    dopo un contratto a tempo indeterminato.

In caso di cessazione dell’affidamento di un minore, il genitore dovrà procedere alla cancellazione dalla banca dati. Resta sempre la possibilità di ripresentare domanda se si verificano nuovamente le condizioni per l’iscrizione.

 

Procedura e tempi

Il lavoratore deve iscriversi alla banca dati INPS in via telematica, attraverso il portale dell’istituto previdenziale seguendo il percorso: “Servizi on line”, “Accedi ai servizi”, “Servizi per il cittadino”, autenticazione con codice fiscale e PIN (chi non ce l’ha può richiederlo online o chiamando il numero verde 803.164), “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunicazioni”, “Iscrizione banca dati giovani genitori“. A questo punto, comparirà il modulo di domanda da compilare online. E’ possibile iscriversi anche attraverso il sito del dipartimento della Gioventù (anche qui, è necessario il PIN-INPS).

Il datore di lavoro che vuole effettuare l’assunzione agevolata utilizza l’apposito modulo presente nel Cassetto previdenziale aziende del sito INPS, dalla funzionalità “Istanze online“. Il giorno dopo l’invio della domanda, l’istituto attribuisce automaticamente un codice di autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto (dopo la verifica dei requisiti e della disponibilità finanziaria). Anche per i datori di lavoro c’è un manuale INPS con le istruzioni operative dettagliate. La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio nella dichiarazione Uniemens, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese.

aggiornato dicembre 2019

 

Incentivo occupazione Garanzia Giovani (Neet)

Il decreto dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal) del 28 dicembre 2018, n. 581, ha prorogato nel limite delle disponibilità finanziarie, l’agevolazione per i giovani Neet iscritti nel programma Garanzia Giovani. L’incentivo occupazione Neet è in sostanziale continuità con l’Incentivo occupazione giovani del 2017, riguarda i giovani iscritti al programma Garanzia Giovani.

 

Obiettivi

Il beneficio spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2020, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, con fruizione del beneficio, a pena di decadenza, entro il 28/02/2021.

Con la circolare n. 54/2019, l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

 

Soggetti interessati

Il beneficio spetta ai soli datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che siano aderenti al Programma Garanzia Giovani, evidenziando che in caso di giovani minorenni essi dovranno avere assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

 

Spese ammissibili

Le misure previste dal programma Garanzia Giovani sono destinate ai soggetti:

·     di età compresa tra i 16 e i 29 anni (da intendersi, 29 anni e 364 giorni) che si registrano al programma GG tramite portale nazionale o regionale;

·     che abbiano assolto al diritto/dovere scolastico se minorenni;

·     non inseriti in percorsi di istruzione o formazione, inoccupati o disoccupati, ex articolo 19, D.Lgs. 150/2015.

 

Iniziative agevolabili

L’agevolazione è concessa a fronte dell’instaurazione delle seguenti tipologie contrattuali:

·     contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione);

·     contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è concesso sia in caso di full time sia in caso di part time ed è fruibile anche per il socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato.

L’agevolazione non spetta in caso di assunzione con:

û contratto di lavoro domestico;

û contratto di lavoro occasionale;

û contratto di lavoro intermittente (anche a tempo indeterminato).

La sede di lavoro sulla quale si effettua l’assunzione non può essere ubicata nella Provincia autonoma di Bolzano.

 

Misura dell’agevolazione

L’incentivo è pari al totale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, escludendo i premi Inail, per un periodo di 12 mesi dall’assunzione e nel limite massimo di 8.060 euro annui (€ 671,66 mese) per lavoratore assunto, riparametrabili su base mensile e proporzionalmente ridotto in caso di part time.

Il beneficio spetta nel rispetto del de minimis o, oltre tali limiti, in presenza di un incremento occupazionale netto, con ulteriori condizioni per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni.

L’incentivo deve essere fruito entro il 28 febbraio 2021.

 

Procedura e tempi

Il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo” del sito www.inps.it. L’Inps, dopo le opportune verifiche, informa dell’avvenuta prenotazione dell’incentivo. La procedura è composto dalle seguenti fasi:

a) inoltro istanza preliminare del datore tramite apposito modulo telematico all’Inps;

b) determinazione dell’importo dell’incentivo da parte dell’Inps, previa verifica della disponibilità finanziaria e della registrazione del giovane al programma Garanzia Giovani;

c) comunicazione dell’Inps al datore di lavoro della prenotazione dell’importo del beneficio;

d) entro 10 giorni dalla predetta comunicazione il datore di lavoro dovrà comunicare l’avvenuta assunzione confermando la prenotazione a suo favore;

e) fruizione del beneficio tramite le denunce contributive UniEmens.

aggiornato dicembre 2019

 

Esonero contributivo beneficiari Reddito di Cittadinanza

Il D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019, ha previsto, all’articolo 8, uno specifico esonero contributivo per i datori di lavoro che a seguito di apposita comunicazione tramite piattaforma telematica Anpal, provvedano ad assumere a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza.

 

Soggetti interessati

Datori di lavoro privati che comunicano alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza presso l’Anpal le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assumano a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza. L’assunzione può avvenire anche attraverso soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro.

 

Iniziative agevolabili

Se si assume, a tempo pieno e indeterminato, un lavoratore percettore di reddito di cittadinanza è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi Inail, nel limite dell’importo mensile del redito di cittadinanza percepito dal lavoratore, per un periodo pari alla differenza tra le 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore alle 5 mensilità. L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque superare l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza l’esonero sarà concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a restituire l’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili. Contestualmente all’assunzione il datore di lavoro stipula, ove necessario, un patto di formazione con il Centro per l’Impiego. In caso di assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, con mansioni coerenti alla formazione ricevuta, di soggetto beneficiario di reddito di cittadinanza e che ha sottoscritto patto di formazione al datore di lavoro sarà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, nel limite della metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario. L’importo, comunque, non potrà superare i 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità. In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza l’esonero sarà concesso nella misura fissa di 6 mensilità. L’importo massimo del beneficio mensile, comunque, non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. 

Per fruire delle agevolazioni previste i datori di lavoro dovranno realizzare un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti a tempo indeterminato e dovranno essere rispettosi dei principi generali fissati dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015, nonché in regola con gli adempimenti contributivi (Durc in regola) e le norme in tema di collocamento dei lavoratori disabili, ove soggetti. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti del Regolamento UE 147/2013 (aiuti de minimis).

 

Misura dell’agevolazione

La misura dell’esonero contributivo è pari a un valore non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. Ai medesimi datori di lavoro è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura pari alla metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza per un periodo massimo di 17 mensilità.

 

Procedura e tempi

Il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Inps - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online appositamente predisposto dall’Istituto, sul sito Internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) - una domanda di ammissione all’agevolazione.

Al riguardo, l’Inps precisa che darà atto della pubblicazione del suddetto modulo con apposito messaggio.

aggiornato dicembre 2019

 

Decontribuzione contratti di solidarietà

Il Ministero del lavoro, di concerto col Mef, ha pubblicato il D.L. 278 del 30 settembre 2019, relativo alla riduzione contributiva, ex articolo 6, comma 4, L. 510/1996, in favore delle imprese che stipulano o hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs, ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 726/1984, ovvero ai sensi del D.Lgs. 148/2015.

 

Obiettivi

Il D.L. prevede l’utilizzo esclusivo dell’applicativo web “sgravicdsonline”, per cui sono fornite istruzioni dal Ministero del lavoro con circolare n. 17/2019, che sostituisce e innova il paragrafo 3 della precedente circolare n. 18/2017, ferme restando tutte le altre disposizioni in quest’ultima contenute.

 

Soggetti interessati

La riduzione contributiva, prevista dall'articolo 6, comma 4, D.L. 510/1996, è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensivi (D.L. 726/1984 ovvero D.Lgs. 148/2015).

Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi delle norme citate, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (articolo 3, comma 5, D.I. 2/2017).

 

Iniziative agevolabili

La riduzione contributiva è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

 

Misura dell’agevolazione

La misura, prevista in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A, è riconosciuta in riferimento ai lavoratori con una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20% e consiste nella riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

 

Procedura e tempi

L'istanza, firmata digitalmente e in bollo, è inoltrata esclusivamente attraverso il nuovo applicativo web denominato "sgravicdsonline" (si veda Ministero del lavoro, circolare n. 17/2019), disponibile per imprese interessate dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

L'accesso al nuovo applicativo dovrà avvenire utilizzando le credenziali del sistema "cliclavoro", ottenibili, nel caso non ancora in possesso, attraverso la consueta procedura on line; oppure utilizzando le credenziali SPID, rilasciate da uno dei gestori autorizzati dall'AGID (https://www.spid.gov.it/).

Le istanze sono istruite in base all'ordine cronologico di presentazione risultante dall'inoltro effettuato.

aggiornato dicembre 2019

 

Assunzione di lavoratori disabili

Sono stati rifinanziati gli incentivi previsti dall’art. 13 della L. 68/1999 per l’assunzione di disabili. In particolare, l’art. 13 della L. 68/1999 prevede per le assunzioni delle persone con disabilità un incentivo, a favore dei datori di lavoro, di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

 

Obiettivi

L’art. 13 della L. 68/1999 prevede per le assunzioni delle persone con disabilità un incentivo, a favore dei datori di lavoro, di tipo economico, rapportato al 35% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

 

Soggetti interessati

Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di disabili ex L. 68/1999, a prescindere dalla natura di imprenditore.

 

Iniziative agevolabili

- Assunzioni a tempo indeterminato.

- Rapporti a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi stipulati con disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

- Trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale.

- Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001.

- Rapporti di lavoro a domicilio.

- Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.

 

Misura dell’agevolazione

I lavoratori interessati con riduzione capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla I alla III categoria tabelle del T.U. pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978) è prevista la misura del 70% di retribuzione mensile lorda per la durata di 36 mesi;

I lavoratori interessati con riduzione capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria tabelle del T.U. pensioni di guerra è prevista la misura del 35% di retribuzione mensile lorda per la durata di 36 mesi;

I lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione capacità lavorativa oltre il 45% è prevista la misura del 70% di retribuzione mensile lorda per la durata di 60 mesi, ovvero per la durata del rapporto a termine (non inferiore a 12 mesi).

 

Procedura e tempi

La domanda deve essere trasmessa all’Inps mediante l’applicazione DiResCo.

L’Inps effettua i controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo, verificando, in particolare, la natura privatistica del datore di lavoro che procede alla richiesta di riconoscimento dell’incentivo, l’esistenza del rapporto di lavoro con il lavoratore e la disponibilità di risorse.

Superati i suddetti controlli, alle istanze inviate è attribuito un esito positivo comportante l’autorizzazione alla fruizione del beneficio. A seguito dell’autorizzazione, l’incentivo può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. (Flusso UniEmens).

aggiornato dicembre 2019

 

Assunzione di donne con tasso di disparita' superiore al 25%

La L. 92/2012 (cosiddetta legge Fornero) ha previsto, a decorrere dal 2013, degli incentivi di carattere contributivo per l’assunzione di donne disoccupate nei settori e professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% al valore medio, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istat.

Il Ministero del Lavoro, con decreto del 25.11.2019, ha individuato, limitatamente al settore privato, i settori e le professioni ai fini della concessione degli incentivi per il 2020. I dati sono stati elaborati con riferimento alle elaborazioni Istat calcolate sulla media annua del 2018.

 

Obiettivi

Individuare i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla riforma Fornero del mercato del lavoro (legge n. 92/2012).

 

Soggetti interessati

Assunzione incentivata con:

- contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- contratto di lavoro dipendente a tempo determinato;

- contratto di somministrazione;

con i seguenti soggetti:

• Donne di qualsiasi età.

• Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

• Residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree di cui all’art. 2, p. 18, lett. e) del Reg. Ce 800/2008 annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro.

 

Spese ammissibili

L'incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. La riduzione si calcola sia sui contributi Inps sia sui premi Inail.

 

Iniziative agevolabili

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. In caso di assunzione, o di trasformazione, a tempo indeterminato si ha accesso alla riduzione per 18 mesi, mentre per i contratti a tempo determinato la durata dell'agevolazione è limitata a 12 mesi.

 

Misura dell’agevolazione

La legge 92-2012 ha infatti stabilito, a decorrere dal primo gennaio 2013, una riduzione del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l’assunzione di:

• uomini e donne con almeno cinquanta anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;

• donne di qualunque età, residenti in aree svantaggiate e prive di impiego da almeno 6 mesi;

• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego da almeno 24 mesi;

• donne di qualsiasi età, con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego da almeno 6 mesi.

 

Procedura e tempi

Per fruire dell’incentivo i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’Inps avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012”, all’interno del Cassetto previdenziale Aziende.

La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

aggiornato gennaio 2020

 

Incentivi per assunzione di detenuti

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 1° luglio 2013, n. 78 (convertito dalla L. n. 94/13) e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina del lavoro da parte dei detenuti, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni.

Con il decreto 148/2014 il Ministero della Giustizia ha reso note le modalità attuative del beneficio, regolamentando oltre agli sgravi fiscali, anche quelli contributivi.

La circolare Inps 27/2019 illustra le modalità di accesso al beneficio contributivo. In particolare, a decorrere dal 2019, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione contributiva, i datori di lavoro interessati dovranno presentare per ogni singolo anno un’istanza di ammissione al beneficio, sia per i rapporti di lavoro già in essere – anche se già autorizzati per gli anni precedenti - che per quelli che saranno instaurati; l’ammissione al beneficio, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

 

Soggetti interessati

Imprese che assumono un detenuto nelle attività produttive all’esterno del carcere sono previste agevolazioni contributive, fiscali ed economiche in parte analoghe a quelle stabilite per chi apre attività imprenditoriali all’interno del carcere.

Si definiscono “detenuti” coloro che si trovano in carcere o in stato di custodia cautelare o in stato di esecuzione penale; gli “internati” sono invece coloro che sono sottoposti all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive presso colonie agricole, case di lavoro, case di cura e ospedali psichiatrici giudiziari.

 

Misura dell’agevolazione

E’ stata prevista (D.L. n. 78/13) l’applicazione di uno sgravio contributivo, pari all’95% della contribuzione complessivamente dovuta a carico ditta e a carico dipendente, a partire dalla data di assunzione e fino ad un determinato periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione e nello specifico:

·     diciotto mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. n. 354/75, e successive modificazioni;

·     ventiquattro mesi per i detenuti e internati che non ne hanno beneficiato.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/97.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta avverrà nella colonna a credito dell’F24 tramite il codice tributo di nuova istituzione “6858” (provvedimento Agenzia Entrate n. 153321 del 27 novembre 2015; risoluzione Agenzia Entrate n. 102/E/15). Dal 1° gennaio 2016 il codice tributo 6741 non sarà più utilizzabile.

 

Procedura e tempi

A decorrere dall’annualità 2019, i datori di lavoro che vorranno accedere allo sgravio contributivo dovranno presentare ogni anno apposita istanza all’Inps, anche in relazione a rapporti di lavoro e lavoratori per i quali siano già stati autorizzati con riferimento ad anni precedenti.

L’autorizzazione, infatti, verrà rilasciata in base all’ordine di presentazione della richiesta, subordinatamente alla verifica della disponibilità di risorse.

A tal fine, i datori di lavoro invieranno una domanda di ammissione avvalendosi del modulo di istanza on-line “DETI”, all’interno dell’applicazione “Di-ResCo”.

I datori di lavoro verranno autorizzati in base all’ordine di presentazione dell’istanza, fino a disponibilità delle risorse economiche; a tal fine, all’interno della procedura “DiResCo” sarà possibile visualizzare gli importi residui riferiti all’anno in corso.

aggiornato dicembre 2019

 

Bonus per spese di formazione del personale dipendente 4.0

Con la legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018) è stato introdotto un nuovo incentivo consistente nell’assegnazione di un credito d’imposta per le imprese che investono in formazione del personale, calcolato sul costo del personale occupato in attività di formazione 4.0.

La Legge di Bilancio 2020, ai commi da 210 a 217 dell’articolo unico, proroga anche alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 la possibilità di accedere al bonus formazione 4.0, rimodulando importi massimi annuali del credito d’imposta e semplificandone la procedura d’accesso.

 

Obiettivi

Nel 2020, ai fini del riconoscimento del bonus formazione 4.0, lo svolgimento delle attività di formazione non deve essere più espressamente disciplinato attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali. La semplificazione arriva con la legge di Bilancio 2020, che ha prorogato l’agevolazione anche per le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Altra novità riguarda la misura del beneficio, che potrà arrivare al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. E’ inoltre previsto che le attività di formazione possono essere commissionate anche agli Istituti tecnici superiori.

 

Soggetti interessati

Possono fruire del credito d’imposta tutte le imprese, escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 e, come specificato dalla legge di Bilancio 2020, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

Secondo quanto previsto dal decreto 4 maggio 2018, sono ammesse sia le imprese residenti in Italia che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti e, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, è irrilevante l'attività economica esercitata (sono ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli), la natura giuridica, le dimensioni, il regime contabile nonché le modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il bonus spetta anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

 

Spese ammissibili

Il credito d’imposta si calcola sulle spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (2020, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare) relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione (per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede).

Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40% per le medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di:

- 300.000 euro per le piccole imprese;

- 250.000 euro per le medie e grandi imprese.

Maxi bonus

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus, per tutte le imprese, passa al 60% qualora i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Ai sensi di tale decreto, la prima categoria comprende i soggetti che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR;

b) hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);

d) hanno compiuto 50 anni di età;

e) hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell'articolo 12 del TUIR;

f) sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto ministeriale, e che appartengono al genere sottorappresentato;

g) appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile.

Appartengono alla categoria di “lavoratori molto svantaggiati” qualunque lavoratore che:

- è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a);

- è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a), e appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g).

Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

 

Iniziative agevolabili

Ai sensi del suddetto decreto 4 maggio 2018, danno diritto al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

L’attività formativa:

- deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendisti;

- deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018).

Sono ammissibili sia le attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti esterni. In quest’ultimo caso, sono agevolabili le attività commissionate:

- a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;

- a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;

- a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;

- a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;

- agli Istituti tecnici superiori (novità 2020).

Corsi on line

Secondo quanto stabilito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 412088 del 3 dicembre 2018, le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. In particolare:

- devono essere predisposti almeno 4 momenti di verifica (consistenti nella proposizione di quesiti a risposta multipla) per ogni ora di corso, durante i quali deve essere proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di domande non minore di 3. In caso di risposta errata da parte dell’utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso può continuare;

- deve essere previsto un momento di verifica finale in cui il discente risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che devono essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.

 

Misura dell’agevolazione

Per il 2020, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di Bilancio 2020, lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” non deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali. Rimangono fermi tutti gli altri adempimenti. In particolare, come stabilito dal decreto 4 maggio 2018:

- è necessario conservare: una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte; i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno; l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;

- i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque adempiere a tale obbligo di certificazione attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione, iscritti nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 (per le spese sostenute per tale attività di certificazione contabile, è riconosciuto un credito di imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermi restando i limiti massimi annuali).

Inoltre, secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa (il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno definiti con apposito decreto ministeriale).

 

Procedura e tempi

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo 6897, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti).

Nel 2020, ai sensi di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020:

- l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

- il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Al fine di monitoraggio, deve essere inviata apposita comunicazione al Mise, con un modello, il cui contenuto, modalità e termini di invio saranno individuati con decreto direttoriale.

aggiornato febbraio 2020

 

Agevolazione per lavoratori frontalieri

Il comma 175 della legge di Stabilità stabilisce che, dall’1.01.2014, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiere o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente € 6.700.

 

Soggetti interessati

La nuova versione normativa prevede che l’attività lavorativa sia svolta da residenti in Italia che prestano la loro attività lavorativa in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi.

 

Iniziative agevolabili

Ai sensi dell’art. 1, lett. b) del reg. n. 1408/71/CEE, con il termine “lavoratore frontaliero” si intende qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita un’attività professionale nel territorio di uno Stato e risiede nel territorio di uno Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall’impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a 4 mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza. Ai fini fiscali, per la corretta gestione del lavoratore frontaliero, è necessario rifarsi alle singole convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, in quanto la definizione sopra riportata di diritto comunitario è valida principalmente in materia di sicurezza sociale.

 

Misura dell’agevolazione

Fino a € 6.700,00  Ø Nessun prelievo fiscale;

Oltre € 6.700,00  Ø Prelievo fiscale solo sulla parte di reddito eccedente € 6.700 con la tassazione secondo le aliquote a scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del Tuir.

 

Procedura e tempi

La novità consiste nel fatto che la disposizione non avrà più necessità di proroghe annuali, come avvenuto fino al 2013, ma ha natura strutturale.

aggiornato dicembre 2019

 

Agevolazione per i lavoratori impatriati (rientro dei "cervelli")

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.05.2017, n. 17/E, ha illustrato i regimi agevolativi volti ad attrarre nel nostro Paese persone fisiche di potenzialità reddituale, che illustra gli aspetti normativi introdotti e/o modificati dalla L. 232/2016.

Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), vigente a partire dal 1° maggio 2019, prevede importanti nuove misure sul regime fiscale applicabile ai lavoratori impatriati.

Laddove il richiedente in possesso dei requisiti si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio 2019, questi potrà beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/2015 a decorrere dall'anno di imposta 2020 (Risp. AE 13 dicembre 2019 n. 523).

 

Obiettivi

Il regime fiscale di favore per i lavoratori cosiddetti “impatriati”, riguardante laureati, manager e lavoratori con alta qualificazione è stato esteso anche ai lavoratori autonomi ed è stata ulteriormente aumentata la misura dell’agevolazione.

 

Soggetti interessati

I destinatari del beneficio sono:

• i laureati;

• chi ha svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all’estero per 24 mesi, oppure aver studiato all’estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico;

• chi ha trasferito la residenza fiscale in Italia;

• chi ha svolto attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.

Il Decreto crescita 2019 (D.L. n. 34/2019) prevede sono ammessi al beneficio anche i titolari di reddito d’impresa, a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal 2020 (art. 5, co. 1, lett. b) del DL n. 34/2019).

E' prevista una maggiore agevolazione:

• per i lavoratori con almeno un figlio minorenne e per coloro che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Per tali lavoratori i redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 citato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (art. 5, co. 1, lett. c) del DL n. 34/2019);

• per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni. Per tali lavoratori i redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 citato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare (art. 5, co. 1, lett. c) del DL n. 34/2019);

• per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Per tali lavoratori i redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 citato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare (art. 5, co. 1, lett. d) del DL n. 34/2019).

I cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai predetti benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato, ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi (art. 5, co. 1, lett. e) del DL n. 34/2019).

 

Iniziative agevolabili

Al riguardo, l’agevolazione si rende applicabile ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art 2 del TUIR e che:

- non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento e che si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni, e;

- svolgano attività lavorativa prevalentemente in territorio italiano.

I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, possono accedere ai benefici fiscali purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento.

Ai cittadini italiani impatriati non iscritti all’AIRE e già rientrati in Italia entro il 31.12.2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d’imposta ancora accertabili, le disposizioni dell’art. 16 del D. Lgs. 147/2015 nel testo vigente al 31.12.2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al c. 1, lett. a), del medesimo art. 16.

 

Misura dell’agevolazione

L’art. 5, DL 30 aprile 2019, n. 34 è, in primo luogo, intervenuto sulla percentuale di esenzione per il reddito prodotto in Italia (in precedenza fissata al 50%) che viene portata al 70% con un indubbio vantaggio per i contribuenti che potranno aderire al regime di favore. Inoltre, detta percentuale è innalzata al 90% per chi trasferisce la residenza nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

 

Procedura e tempi

In relazione alle modalità di fruizione del beneficio l’Agenzia rammenta che il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

aggiornato dicembre 2019

 

 

AGEVOLAZIONI CONTINUATIVE

 

Nuove iniziative imprenditoriali – L.R. 34/2008

 

Obiettivi

Interventi per la nascita e lo sviluppo “di Creazione d’impresa”;

Investimenti di imprese individuali, società di persone e società di capitali.

Ambito prioritario: imprese a conduzione o prevalente partecipazione femminile: nelle società di persone le donne devono costituire almeno il 60% dei soci, nelle società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.

Interventi per la nascita e lo sviluppo del “Lavoro autonomo”.

Interventi a sostegno degli investimenti di domande presentate da titolari di partita IVA

Ambito prioritario: domande presentate da donne.

 

Soggetti interessati

Creazione di impresa

Imprese individuali, società di persone e società di capitali nella cui composizione ci siano soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

- soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;

- soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;

- soggetti occupati a rischio di disoccupazione;

- soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego.

Lavoro autonomo :

- Titolari di partita IVA in tutti i settori merceologici e professionali, compresi quelli privi di Albo o Ordine Professionale;

- soggetti che abbiamo ottenuto la Partita Iva a partire dal 1° gennaio dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

 

Iniziative agevolabili

Finanziamento agevolato

- Macchinari e automezzi strumentali all’attività;

- opere murarie, impianti elettrici, idraulici, impianti tecnici, ristrutturazioni in genere; per il lavoro autonomo sono ammesse solo spese per impianti tecnici;

- arredi strumentali, attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi.

Contributo a fondo perduto

- Contratti per i collegamenti ai servizi necessari all’avvio dell’attività (canoni esclusi);

- promozione e pubblicità;

- consulenze per la stesura del progetto per cui si richiede l’agevolazione;

- canoni di affitto per l’immobile sede dell’attività;

- assistenza tecnica e gestionale (servizi tecnici e professionali);

- corsi esterni di formazione professionale e manageriale.

 

Misura dell’agevolazione

Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto:

Programmi di investimento prioritari:

60% fondi regionali a tasso zero

40% fondi bancari a tasso convenzionato

Programmi di investimento non prioritari:

50% fondi regionali a tasso zero

50% fondi bancari a tasso convenzionato

“Creazione di Impresa”: finanziamento di 72 mesi (di cui 12 di preammortamento) con rimborsi trimestrali.

“Lavoro autonomo”: finanziamento di 48 mesi (di cui 6 di preammortamento) con rimborsi trimestrali.

Contributo a fondo perduto, nella misura massima del 40% delle spese ammissibili.

 

Procedura e tempi

La domanda di agevolazione deve essere presentata entro 15 mesi dalla data di costituzione (per le imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro Imprese). Nelle società di persone, almeno il 60% dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie sopraelencate. Nelle società di capitali, almeno il 60% dei soci deve appartenere ad una o più delle categorie sopraelencate e almeno l’80% del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle stesse condizioni.

Le domande per le due tipologie di agevolazione possono anche essere presentare separatamente.

 

 

interventi a sostegno dell’ARTIGIANATO – L.R. 01/2009

 

Obiettivi

La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.

 

Soggetti interessati

Gli interventi sono attuati a favore di:

a) imprese artigiane, singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della regione;

b) soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale artigiana nel territorio della regione;

c) altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i programmi degli interventi di cui all'articolo 10, purché gli interventi siano finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

 

Iniziative agevolabili

Il programma di importo minimo Euro 25.000,00 deve essere finalizzato al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- avviamento di nuove imprese artigiane;

- introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;

- miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;

- miglioramento della compatibilità ambientale;

- introduzione di un sistema di qualità certificabile;

- promozione e sviluppo dell’impresa sui mercati locali, nazionali e internazionali;

- ricerca e sviluppo.

Sono considerati prioritari gli interventi relativi a: incremento occupazionale, impresa di nuova costituzione, imprese che in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Sezione Emergenze, presentato la domanda a valere sul presente bando; imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di “Eccellenza artigiana”.

 

Misura dell’agevolazione

Le spese ammissibili ad agevolazione sono:

- formazione del personale dipendente nel limite massimo del 20 % delle spese ammissibili;

- acquisto di macchinari, impianti tecnici;

- automezzi, anche usati, allestiti con attrezzature specifiche;

- acquisto di autoveicoli nuovi specifici per l’attività;

- acquisto di arredi strumentali;

- acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;

- acquisizione di servizi reali;

- acquisto di diritti di brevetto e di licenze e relativi costi del personale dipendente nel limite del 15% delle spese in ricerca e sviluppo e comunque sino ad un massimo di Euro 15.000,00; costi per materiali minuti e prototipi per un importo massimo di Euro 30.000,00;

- spese per l’avviamento commerciale sino ad un massimo del 35% della spesa ammissibile complessiva;

- opere murarie, impianti elettrici, ristrutturazioni, spese di progettazione (queste ultime sino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili e comunque sino ad un massimo di Euro 15.000,00) e costi per materiali minuti e prototipi sino ad un massimo di Euro 30.000,00;

- spese relative alle commissioni di garanzia del Confidi sino ad un massimo di Euro 1.000,00.

L’agevolazione prevista consiste in un finanziamento del 100% del programma di investimento per una durata di 60 mesi secondo le seguenti modalità:

§ per programmi di investimento prioritari 70% con fondi regionali a tasso zero, fino ad un max. di Euro 150.00,00 e 30% con fondi bancari al tasso Euribor 3 mesi oppure Eurirs più uno spread massimo del 2,50%;

§ per programmi di investimento non prioritari 50% con fondi regionali a tasso zero, fino ad un max. di Euro 150.00,00 e 50% con fondi bancari al tasso Euribor 3 mesi oppure Eurirs più uno spread massimo del 2,50%.

Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda o nei sei mesi precedenti per le sole nuove imprese.

E’ obbligatorio l’intervento di un Confidi di Garanzia.

 

Procedura e tempi

LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.

 

 

Credito al COMMERCIO – L.R. 28/99

 

Obiettivi

La Regione Piemonte favorisce gli interventi promossi dagli enti locali e dalle piccole imprese commerciali che partecipano alla realizzazione di programmi d'area di urbanistica commerciale, per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori e la creazione di centri commerciali naturali. Agevola inoltre i programmi di sviluppo delle imprese finalizzati all'innovazione gestionale e tecnologica, alla certificazione di qualità e alla formazione e aggiornamento professionale.

 

Soggetti interessati

Microimprese commerciali iscritte al Registro imprese con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, che esercitano attività di:

Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

Nel caso di imprese esercenti attività promiscua, i benefici si applicano nella misura del 50% esclusivamente ai programmi di investimento ammissibili.

 

Iniziative agevolabili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro sei mesi precedenti.

Sono definite nuove imprese quelle iscritte al Registro Imprese nei dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento e quelle che ottengono l’iscrizione al Registro Imprese entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, operanti nel territorio della Regione Piemonte ed appartenenti ai settori sopra elencati.

Solo per gli agenti e rappresentanti di commercio e per un importo minimo di € 15.000,00:

Non sono ammissibili:

û i beni acquistati in leasing;

û gli investimenti finalizzati all’acquisto di azienda per subingresso;

û le spese sostenute per l’utilizzo di un marchio in franchising;

û i beni usati;

û i campionari ed i beni destinati all'esposizione le merci destinate alla vendita.

 

Misura dell’agevolazione

Investimenti, di importo ammissibile non inferiore a € 25.000,00 IVA esclusa, finalizzati al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

Investimenti di importo minimo di € 15.000,00, finalizzati al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

Il progetto deve essere concluso entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento.
L'importo minimo di € 15.000,00 può essere raggiunto effettuando uno o più degli interventi previsti e sommandone le spese, se queste sono sostenute per lo stesso esercizio commerciale.
Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda o, nel caso di imprese di nuova costituzione, entro i sei mesi precedenti.

Solo per chi opera nel settore del commercio al dettaglio e della rivendita di giornali o riviste:

Solo per le imprese del settore somministrazione di alimenti e bevande:

Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto:
Programmi d'investimento prioritari:

Programmi non prioritari:

Nel caso di imprese che all’atto della presentazione della domanda non abbiano ancora presentato un bilancio o una dichiarazione dei redditi relativi ad un esercizio completo (12 mesi), il finanziamento del fondo regionale interverrà per un massimo di € 50.000,00.

 

Procedura e tempi

LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.

 

 

Imprenditoria FEMMINILE e GIOVANILE – L. 12/2004

 

Obiettivi

Finanziamento agevolato alle imprese femminili e giovanili attive da almeno 12 mesi.

 

Soggetti interessati

Piccole imprese femminili e giovanili che abbiano i seguenti requisiti:

- operino nei settori ammessi dal Regolamento n. 1998/2006 (“De minimis”);

- siano iscritte al Registro Imprese, con sede legale e operativa nella Regione Piemonte;

- al momento della presentazione della domanda, siano attive da almeno 12 mesi;

- siano finanziariamente sane.

Requisiti per le imprese a prevalente partecipazione femminile:

- imprese individuali: il titolare deve essere donna;

- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere donne;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

Requisiti per le imprese a prevalente partecipazione giovanile:

- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 a 35 anni;

- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di età tra i 18 a 35 anni;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani di età tra i 18 a 35 anni e l’organo di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 35 anni per almeno i 2/3.

 

Iniziative agevolabili

Spese sostenute a partire dai sei mesi precedenti la presentazione della domanda:

- spese in conto gestione relative a:

- acquisti di materie prime;

- acquisti di semilavorati;

- acquisti di prodotti finiti (merci destinate alla vendita);

- locazione di immobili (il contratto di locazione deve avere una durata superiore al piano di ammortamento;

- formazione e qualificazione del personale;

- servizi di miglioramento e sviluppo della gestione e della conduzione dell’impresa;

- acquisto di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo;

-opere murarie e assimilate;

- impianti, macchinari, attrezzature, arredi, funzionali all’attività dell’impresa; mezzi di trasporto, se indispensabili per lo svolgimento dell’attività e con destinazione d’uso esclusiva rispetto a quest’ultima;

- sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, software;

- investimenti per ottenere migliori condizioni di sicurezza, accessibilità e ambiente;

- spese di intermediazione con gli Operatori immobiliari sostenute per la nuova collocazione dell’impresa;

- spese generali supplementari (fino a un massimo del 10% della spesa ammissibile).

I beni USATI sono considerati ammissibili.

Non sono ammissibili:

û i beni acquistati o da acquisire in leasing;

û spese per l’utilizzo di un marchio in franchising;

û spese di gestione relative a/personale, ai rimborsi soci e le spese auto fatturate.

 

Misura dell’agevolazione

Garanzia gratuita sull’80% di un finanziamento agevolato, di importo compreso tra € 5.000,00 e € 40.000,00, erogato da una banca convenzionata con Finpiemonte.

Durata del finanziamento:

- 48 mesi, con rimborsi trimestrali, per finanziamenti di importo massimo € 20.000,00;

- 72 mesi, con rimborsi trimestrali, per finanziamenti di importo superiore a € 20.000 fino a un massimo di € 40.000,00.

 

Procedura e tempi

LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.

 

 

Cooperative a mutualità prevalente L.R. 23/2004

La Regione Piemonte ha previsto nella legge per la cooperazione dei finanziamenti per le cooperative a mutualità permanente e loro Consorzi.

 

Obiettivi

L’obiettivo della misura è di promuovere la creazione di nuove cooperative, promuovere e sostenere programmi di investimento di cooperative a mutualità prevalente e di favorirne l’incremento della capitalizzazione.

 

Soggetti interessati

Cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi con sede legale ed operatività prevalente in Piemonte.

Ambiti prioritari:

- interventi a sostegno di cooperative di nuova costituzione;

- interventi a sostegno di investimenti che portino a un aumento dell’occupazione o che trasformino i contratti di apprendistato o di durata temporanea di soggetti già a loro legati;

- interventi a sostegno di cooperative che hanno usufruito dei percorsi integrati per la creazione d’impresa forniti dagli sportelli provinciali, misura prevista dal POR 2007-2013, obbiettivo 2;

- interventi a sostegno di imprese costituite da trasformazione di altro tipo di società in cooperative o da fusione tra cooperative;

- interventi a sostegno di cooperative appartenenti alla categoria edilizia di abitazione, che alla data di presentazione della domanda abbiano realizzato o stiano realizzando alloggi sociali;

- cooperative iscritte alla sezione A e B dell’albo regionale, previsto dalla L.R. 18/94;

- cooperative costituite in ATI o ATS per la realizzazione di un progetto comune;

- interventi a sostegno di cooperative operanti nei comuni montani e appartenenti alla categoria del consumo.

 

Spese ammissibili

Acquisto macchinari ed automezzi, acquisto o costruzione di immobili, adeguamento o attivazione impianti, ristrutturazione e spese progettazione, acquisto arredi strumentali, attrezzature informatiche e programmi applicativi; aumenti di capitale finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento.

 

Iniziative agevolabili

A finanziamento:

- acquisto di macchinari e automezzi;

- adeguamento o attivazione di impianti, ristrutturazioni, spese di progettazione;

- acquisto di arredi strumentali;

- acquisto di attrezzature informatiche e software applicativi;

- acquisto o costruzione di immobili.

- incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.

A contributo:

Per le cooperative di nuova costituzione:

- spese relative all’avviamento dell’attività;

- eventuali canoni di affitto per immobili destinati alle attività aziendali;

- spese di assistenza tecnica e gestionale.

Per tutte le cooperative:

- introduzione e sviluppo di sistemi di gestione per la qualità;

- creazione di reti commerciali;

- certificazioni di prodotto e di controllo della produzione;

- introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale;

- costi per formazione professionale e manageriale dei soci;

- incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.

 

Misura dell’agevolazione

1. Finanziamenti agevolati

- importo: compreso tra € 15.000 ed € 700.000;

- copertura delle spese: 100%;

- composizione: 50% (70% per gli ambiti prioritari) a tasso zero con fondi regionali; 50% (30% per gli ambiti prioritari) tasso convenzionato con fondi bancari;

- restituzione: 6, 10 o 15 anni a seconda della tipologia delle spese e dell’importo.

2. contributi a fondo perduto

- importo: compreso tra € 4.000 ed € 50.000 (€ 100.000 per gli aumenti di capitale);

- copertura delle spese: 40% delle spese ammissibili.

3. Garanzie

- garanzia gratuita sull’80% del finanziamento (solo per i finanziamenti da restituire in 6 anni).

 

Procedura e tempi

LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.

 

 

Società SRL semplificata con 1 EURO

 

Obiettivi

Il decreto legge sulle liberalizzazioni (D.L. 1 del 24/01/2012) ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2463-bis c.c. contenente la nuova norma sulle “società semplificate a responsabilità limitata” - SrlS, le quali potranno essere costituite da soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età e con un solo euro di capitale sociale. Il novato articolo introduce la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata semplificata con un capitale sociale minimo compreso tra 1 euro e 10 mila.

 

Soggetti interessati

Fino alla versione originale della norma non tutti potevano accedere al regime semplificato e agevolato delle SRL semplificata infatti veniva stabilito che potevano aprire una srl solo le persone fisiche che alla data della costituzione hanno meno di 35 anni di età. Tuttavia fortunatamente è stata superata questa previsione e quindi l’obbligo ed il limite di età non esiste più.

La società può essere sia pluripersonale che unipersonale, quindi alla base vi può essere un vero e proprio contratto sociale ovvero un atto unilaterale.

 

Forme costitutive

La forma dell’atto costitutivo/statuto deve seguire uno schema tipo secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 che, secondo sia il Notariato che il Ministero dello Sviluppo Economico, non può essere minimamente modificato. Gli elementi costitutivi sono i seguenti:

- la denominazione della società con I’indicazione che si tratta di una Srl semplificata;

- l’indirizzo ove ha sede la società e quello delle eventuali sedi secondarie;

- l’importo del capitale sottoscritto e versato e la quota di ciascun socio. Questa nuova forma societaria permette la costituzione di una società di capitali anche con capitale sociale minimo di €1 e massimo di € 10.000 che dovrà essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;

- l’attività che la società intende svolgere (cioè l’oggetto sociale);

- le regole attinenti al funzionamento della società, comprese quelle riguardanti la sua amministrazione e rappresentanza, con indicazione nominativa della/e persona/e con incarico di amministratore ed eventualmente di quella/e a cui è affidata la revisione legale dei conti;

- nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza di tutti i soci;

- luogo e data di sottoscrizione dell’atto.

 

Iniziative agevolabili

La SrlS nasce praticamente senza patrimonio, il che è una vera e propria rivoluzione nel campo delle società di capitali (delle cui obbligazioni, come noto, risponde solo il capitale sociale senza che in questa responsabilità sia coinvolto il patrimonio personale dei soci): la nuova norma impone infatti che il capitale sociale sia versato in misura non inferiore a 1 solo euro.

I conferimenti per la costituzione possono avvenire solamente in denaro e devono essere versati all’organo amministrativo. Tuttavia, quelli successivi possono essere costituiti anche da prestazioni di servizi o beni in natura.

 

Misura dell’agevolazione

Non saranno dovuti onorari notarili e l’atto costitutivo e l’iscrizione al registro imprese saranno esenti dal diritto di bollo e di segreteria, ma non da imposta di registro, dovuta nella misura fissa di € 200,00 trattandosi di un conferimento necessariamente in denaro, oltre ai diritti di iscrizione in Cciaa – circa € 200,00 oltre al costo per la vidimazione dei libri sociali (€ 309,87 più € 16,00 per ogni 100 pagine di libro sociale).

 

Procedura e tempi

LE COSTITUZIONE PUO’ AVVENIRE DAL 14 AGOSTO 2012.

 

 

Reti di Imprese

Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprese con l’obiettivo di accrescere la loro competitività e innovatività. Gli strumenti giuridici utilizzati dalle imprese per dare vita a tali aggregazioni prima della legge n. 33/2009 erano rappresentati dal contratto di società o di consorzio, dall’A.T.I., R.T.I., dalla joint venture, dal contratto di franchising, ecc..

 

Obiettivi

E’ un contratto di aggregazione con cui le imprese possono:

- collaborare, ovvero,

- scambiarsi informazioni e prestazioni, ovvero,

- esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale.

Quindi la rete può riguardare ambiti più ampi rispetto alle fasi dell’attività di impresa.

Le attività da svolgere con il contratto di rete costituiscono il PROGRAMMA COMUNE. Può concorrere alle gare di appalto (art. 34 e 37 D.Lgs. 163/06).

Con la circolare n. 20 del 18 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha completato il percorso sulle reti di impresa.

Già con il D.L. n.179/12 (cosiddetto Decreto Crescita-bis), convertito con modificazioni dalla Legge n.221/12, la rete poteva richiedere la soggettività giuridica mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. Il Legislatore aveva introdotto due diverse tipologie di rete:

Ø rete contratto;

Ø rete soggetto.

 

Soggetti interessati

Imprese interessate:

- imprese residenti (ivi inclusi gli imprenditori individuali e le società di persone);

- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti;

indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento.

 

Spese ammissibili

Investimenti ammissibili: costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi nonché per l’utilizzo di personale; costi «figurativi» relativi a beni e servizi messi a disposizione della rete da parte delle imprese “retiste”.

 

Iniziative agevolabili

Presupposti per accedere all’agevolazione:

Ü adesione (iniziale o successiva) dell’impresa ad un contratto di rete che preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune o di un patrimonio destinato all’affare ex artt. 2447-bis, co. 1, lett. a) c.c.;

Ü accantonamento di una quota di utili ad apposita riserva:

Ÿ destinata al fondo patrimoniale comune/al patrimonio destinato;

Ÿ vincolata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete;

Ü preventiva asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi abilitati di cui al D.M. 25 febbraio 2011.

I predetti presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione.

La quota di utili per cui si chiede (rectius, ottiene) l’agevolazione deve essere investita entro il termine dell’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile a riserva.

 

Misura dell’agevolazione

Nel caso di rete contratto l’organo comune può esercitare una rappresentanza unitaria della rete ma in ogni caso tutti gli atti posti in essere dalla rete ricadranno nelle sfere giuridiche dei partecipanti alla stessa.

Nel caso invece di rete soggetto l’iscrizione al Registro imprese comporta la trasformazione della rete in centro di interessi autonomo con conseguente soggettività passiva di imposta.

In particolare le reti soggetto sconteranno l'Ires ai sensi dell’art. 73, co.2, del Tuir.

Ai fini Irap, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/97, gli enti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 73, co.1, del Tuir, sono, in ogni caso, soggetti passivi d'imposta in relazione all’attività esercitata.

Ai fini Iva, alla rete verrà attribuita una propria partita Iva con obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti, anche contabili, previsti per i soggetti passivi di imposta.

In ultimo nelle reti soggetto i versamenti al fondo patrimoniale costituiranno partecipazioni da iscriversi in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.

Con apposito provvedimento il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la percentuale massima di bonus fiscale spettante alle imprese facenti parte della rete nell’83,0423%, tale percentuale è calcolata come rapporto tra lo stanziamento previsto per l’anno (14 milioni di euro) e il risparmio d’imposta richiesto (€ 16.858.862).

 

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)